Acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Campania n. 50 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di repressione degli abusi edilizi, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale opera ipso iure, senza necessità di un autonomo e ulteriore provvedimento ricognitivo dell’inottemperanza. L’amministrazione non è tenuta, prima di emanare l’ordine di demolizione, a verificare d’ufficio la sanabilità delle opere ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, rimessa all’esclusiva iniziativa della parte interessata. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 è irrogata nella misura massima quando l’abuso ricade su aree vincolate e va applicata a tutti i soggetti indicati nell’ordine di demolizione, prescindendo dalla imputabilità soggettiva, salvo che sia provata la non imputabilità dell’inottemperanza. La sanzione trova applicazione quando il termine per demolire sia scaduto dopo l’entrata in vigore della disciplina introdotta nel 2014, a nulla rilevando la data di realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile, impugnavano la Disposizione Dirigenziale con cui il Comune di Napoli aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate, oltre all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento faceva seguito a un precedente ordine di demolizione, rimasto ineseguito, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Le opere consistevano in due corpi di fabbrica in muratura, con piano seminterrato e piano rialzato a uso residenziale, realizzati su area ricadente in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico. Accertata la mancata demolizione mediante sopralluogo, il Comune aveva determinato l’area da acquisire in rapporto all’indice di utilizzazione fondiaria della zona, nel limite del decuplo della superficie abusivamente costruita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Quanto alla dedotta mancata notifica dell’ordine di demolizione, il TAR ha accertato la regolarità del procedimento: la notifica era avvenuta nei confronti di uno dei comproprietari e, per l’altro, mediante deposito presso la casa comunale ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con successivo invio della raccomandata.
È stata disattesa la tesi della asserita necessità di una valutazione atomistica degli interventi. Il giudice ha ribadito che l’abuso edilizio va valutato con visione complessiva delle opere, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni, non da ciascuno isolatamente considerato. Parimenti infondata è la censura sulla mancata verifica della sanabilità: l’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 rimette all’iniziativa della parte l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità.
Il Collegio ha poi escluso che l’amministrazione dovesse svolgere una specifica indagine sull’impossibilità tecnica del ripristino. Tale evenienza avrebbe dovuto essere dimostrata dalla parte ricorrente, non essendo sufficiente la mera doglianza sulla carenza di istruttoria. Quanto alla mancanza di un formale accertamento dell’inottemperanza, richiamando l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, il TAR ha ribadito che l’acquisizione opera ipso iure alla scadenza del termine, senza necessità di ulteriore motivazione.
Sul trattamento sanzionatorio, il Collegio ha osservato che lo stesso art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 impone la misura massima quando l’abuso incide su aree vincolate. Quanto alla individuazione del destinatario, la sanzione pecuniaria va irrogata nei confronti dei soggetti indicati nell’ordine di demolizione, in quanto la stessa natura afflittiva dell’atto richiede la sola imputabilità dell’illecito omissivo, non provata come esclusa nel caso concreto. Infine, è stata respinta la censura sulla applicabilità ratione temporis: rileva non la data di realizzazione dell’abuso, ma quella di consumazione del termine per demolire. Nel caso di specie sia l’ordine sia il decorso del termine erano successivi all’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014, che ha introdotto il comma 4-bis.
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Nota della Redazione
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