Ottemperanza al giudicato civile del lavoro e limiti del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 552 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro, svolge un’attività meramente esecutiva, essendo vincolato al comando contenuto nel titolo passato in giudicato e non potendo integrarlo né alterarne il precetto in violazione dell’art. 2909 cod. civ. Il riconoscimento della rivalutazione monetaria non prevista dal titolo esecutivo non è ammesso ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., non essendo stata fornita prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali. Interessi che, se già contemplati dal giudicato, vanno corrisposti sino al soddisfo. L’inerzia dell’amministrazione nel dimostrare l’esatto adempimento giustifica l’accoglimento della pretesa del creditore, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Palmi, Sezione civile, controversie di lavoro e previdenza, una sentenza che ha dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente per il servizio reso con supplenze brevi e saltuarie, condannando il Ministero al pagamento di una somma determinata, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo.
Passata la sentenza in giudicato e decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un Commissario ad acta. Nel corso del giudizio emergeva un pagamento parziale, con il quale l’amministrazione si era sottratta alla corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti equiparati, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui il processo di ottemperanza avente ad oggetto pronunce del giudice civile in funzione di giudice del lavoro è di carattere meramente esecutivo, limitato all’accertamento di un comportamento omissivo o elusivo del giudicato e precluso a integrazioni o accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Il giudice amministrativo è rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza e non può alterarne il precetto, in violazione dell’art. 2909 cod. civ.
Su questa base il Tribunale accoglie solo in parte la pretesa. Gli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo sono già previsti dal titolo esecutivo e vanno pertanto corrisposti. Non spetta invece la rivalutazione monetaria, perché non contemplata dal giudicato, né riconoscibile ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., non essendo stata offerta alcuna prova di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali.
Quanto all’inadempimento parziale allegato dalla ricorrente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti sull’esatta esecuzione della sentenza. Da ciò deriva l’accoglimento della pretesa, in applicazione dei principi in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore, secondo cui grava sul debitore dimostrare l’avvenuto adempimento.
Il Tribunale ordina quindi al Ministero di adottare tutti gli atti necessari per l’esatta ottemperanza al giudicato, entro sessanta giorni, e nomina per il caso di inutile scadenza il Commissario ad acta, con facoltà di sub-delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione. Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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