Rinegoziazione servizio energia esclusa in presenza di convenzione Consip attiva (TAR Calabria n. 126 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema degli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, l’art. 6, comma 2, lett. b), dell’allegato II al d.lgs. n. 115/2008 configura una procedura eccezionale e di stretta interpretazione, perché consente una rinegoziazione con proroga in deroga al canone dell’evidenza pubblica. La sua ratio è di carattere ambientale e mira al miglioramento dell’efficienza energetica. Ne deriva che, in presenza di un obbligo di approvvigionamento mediante Convenzione Consip e di una convenzione effettivamente operativa per le medesime categorie merceologiche, la rinegoziazione con l’operatore uscente cede all’adesione allo strumento di aggregazione. La rinegoziazione è ammissibile solo se il confronto comparativo tra le due opzioni sia fondato su grandezze omogenee e dimostri la maggiore convenienza dell’assetto derogatorio. La proposta, inoltre, deve essere presentata nel corso della vigenza del contratto, non a ridosso della sua scadenza.
Il Fatto
La ricorrente è affidataria di una Convenzione Consip SIE4 per il servizio integrato energia, nel lotto che copre la Regione Calabria. Nel 2024 l’amministrazione regionale le trasmette una richiesta preliminare di fornitura, cui segue la consegna del piano tecnico economico, più volte aggiornato.
Nel frattempo l’affidatario uscente del precedente servizio energia, prossimo alla scadenza, avanza una proposta di rinegoziazione con proroga ex art. 6, comma 2, lett. b), dell’allegato II al d.lgs. n. 115/2008. L’amministrazione la approva con determinazione dirigenziale e stipula il nuovo contratto pochi giorni dopo. La ricorrente impugna gli atti, chiede la declaratoria di inefficacia del contratto e l’ostensione integrale della documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità per tardività. La nota regionale di riscontro alla prima proposta è meramente interlocutoria e priva di portata lesiva, perché rinvia a verifiche istruttorie e a successive determinazioni. Quanto alla pubblicazione sul BURC, il ricorso è tempestivo sia sotto il termine ordinario dell’art. 29 c.p.a., sia sotto l’art. 120 c.p.a., non contenendo l’atto tutti gli elementi dell’avviso di aggiudicazione.
Sul merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006 distingue tra amministrazioni statali, obbligate ad approvvigionarsi tramite convenzioni-quadro, e restanti amministrazioni pubbliche, per le quali l’adesione è facoltà. L’art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 introduce però un obbligo speciale di aggregazione, riferito alle amministrazioni iscritte nell’elenco ISTAT e alle categorie merceologiche ivi elencate, tra cui rientrano energia elettrica, gas e, per effetto del D.P.C.M. 11 luglio 2018, la manutenzione immobili e impianti.
La Corte riprende l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la disciplina dell’art. 6, comma 2, lett. b) non può essere estesa fino a vanificare le convenzioni Consip. Il confronto tra rinegoziazione e adesione richiede l’omogeneità delle grandezze poste a raffronto: in sua assenza, la rinegoziazione va rifiutata. Il Collegio verifica che i servizi oggetto della rinegoziazione siano sostanzialmente sovrapponibili a quelli della Convenzione SIE4, senza che emerga un quid pluris realmente estraneo.
Quanto alla tempistica, la proposta definitiva è stata definita solo a pochi giorni dalla scadenza del precedente rapporto. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la proposta deve intervenire nel corso della vigenza del contratto, non a ridosso della scadenza, perché la ratio della norma è anticipare l’efficienza energetica, non eludere l’evidenza pubblica.
I primi due motivi sono accolti, con assorbimento del terzo. Il Collegio annulla la determinazione impugnata e dichiara l’inefficacia del contratto. Rigetta invece la domanda di condanna ad aderire alla Convenzione SIE4, rientrando la scelta nell’ambito discrezionale dell’amministrazione, sottratto al sindacato del giudice ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate per la complessità del quadro normativo.
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Nota della Redazione
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