Colpa grave ostativa alla riparazione anche se il rischio prefigurato è diverso (Cass. pen. Sez. IV n. 28575 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa che ha dato causa alla misura cautelare è ostativa al riconoscimento dell’indennizzo anche quando il richiedente non si sia prefigurato né abbia accettato il rischio di apparire responsabile del reato in relazione al quale la misura è stata emessa. È sufficiente che l’apparenza della sua configurabilità come illecito penale sia di fatto riconducibile, con rapporto di causa-effetto, a una condotta dolosa o gravemente colposa dello stesso richiedente, secondo un giudizio di prevedibilità ex ante parametrato alla comune esperienza. La colpa grave rilevante non si identifica con la colpa penale, venendo in rilievo la sola componente oggettiva, e può essere integrata anche da condotte illecite diverse da quella oggetto del titolo custodiale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di un indagato per i delitti di cui agli artt. 416, 648-bis e 648-ter cod. pen., assolto in via irrevocabile perché “non ha commesso il fatto”. Il giudice della riparazione ha ritenuto che l’istante avesse dato causa alla misura con una condotta gravemente colposa, idonea a generare, con efficacia sinergica, la falsa apparenza della sua responsabilità.
In particolare, sono state valorizzate la denuncia del furto di un’autovettura di lusso consegnata a un coindagato, mentre l’istante lavorava presso garage riconducibili a un congiunto utilizzati per la custodia temporanea di veicoli destinati all’estero, e il concorso nella prenotazione di una struttura alberghiera usata per operazioni analoghe. Il ricorrente ha censurato la decisione per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Ha preliminarmente ritenuto irrilevanti le argomentazioni dirette a dimostrare che il ricorrente non fosse consapevole del coinvolgimento in un’associazione per delinquere, trattandosi di temi pertinenti al giudizio di cognizione, già vagliati in quella sede. Le censure dirette a escludere l’efficacia sinergica delle condotte propongono, invece, una inammissibile rivalutazione dei fatti, poiché l’ordinanza ha illustrato con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria la correlazione tra le condotte e l’adozione del provvedimento cautelare.
Il nucleo del principio riguarda l’elemento soggettivo della condotta ostativa. Secondo la difesa, sarebbe indimostrato che l’istante abbia volutamente contribuito a ingenerare l’errore nell’autorità giudiziaria. La Corte ha respinto la tesi perché fondata sull’erroneo presupposto che l’elemento soggettivo debba puntualmente investire il reato in relazione al quale è stata disposta la privazione della libertà personale.
La Corte ha chiarito che, ai fini dell’accertamento dell’elemento ostativo, è sufficiente che la condotta del richiedente sia gravemente colposa e abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, sia pure in presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. Non è richiesto che il richiedente si sia prefigurato e abbia accettato il rischio di apparire responsabile del reato in relazione al quale è stata emessa la misura cautelare: la Sez. U n. 34559 del 26.06.2002, la Sez. IV n. 22642 del 21.03.2017 e la Sez. IV n. 27458 del 05.02.2019 confortano tale lettura. La Corte ha inoltre richiamato l’obbligo, per ogni consociato, di astenersi dal porre in essere condotte illecite, in base ai principi civilistici di auto-responsabilità di cui agli artt. 1227 e 2056 cod. civ.
Quanto alla nozione di colpa grave, la Corte richiama la Sez. IV n. 28437 del 20.06.2025, secondo cui essa non si identifica con la colpa penale, rilevando la sola componente oggettiva, e consiste in una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valutata con giudizio di prevedibilità ex ante parametrato alla comune esperienza. Viene poi valorizzata la Sez. IV n. 8800 del 28.01.2026, che consente di tener conto di condotte integranti reati contestati successivamente all’emissione del titolo custodiale, e la Sez. IV n. 21167 del 14.03.2023, che ammette la valutazione di comportamenti deontologicamente scorretti idonei a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.
Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma determinata equitativamente in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Corte non ha proceduto alla liquidazione delle spese del Ministero resistente, poiché la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali senza confrontarsi con i motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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