Partecipazione ad associazione di narcotraffico e ruolo del cassiere (Cass. pen. Sez. IV n. 28573 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la necessità di un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi, richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è assolta anche quando l’ordinanza sia redatta con la tecnica del copia-incolla, purché il giudice accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni o per alcuni indagati: il parziale diniego o la diversa graduazione delle misure costituiscono di per sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva. La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti integra un reato a forma libera: non richiede un atto di investitura formale, ma un contributo funzionale all’esistenza dell’associazione in un dato momento storico, quale può essere il ruolo di cassiere. In sede di legittimità il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi resta circoscritto alla congruenza e alla logicità del percorso argomentativo, restando inammissibile il ricorso che si risolva in una diversa lettura del quadro indiziario. Il giudice non è tenuto a rispondere analiticamente a ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che la motivazione renda comprensibile l’iter logico seguito e risulti incompatibile con le contrarie prospettazioni.
Il Fatto
Il ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con presidio del braccialetto elettronico perché gravemente indiziato di aver partecipato a un sodalizio criminoso di carattere transnazionale, finalizzato alla produzione, all’importazione e allo spaccio di marijuana e hashish. Il ruolo attribuitogli era quello di collaborare alla riscossione del denaro dell’associazione, detenendo con altro sodale la cassa comune e curando l’elargizione dei compensi agli appartenenti al gruppo.
Il Tribunale del riesame rigettava la richiesta di riesame e il difensore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo il difetto di autonoma valutazione e la motivazione solo apparente dell’ordinanza genetica, la violazione di legge in ordine ai gravi indizi e alla distinzione tra il reato associativo e il concorso di persone nel reato, l’erronea applicazione delle esigenze cautelari e l’omesso esame delle memorie difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché tutti i motivi sono manifestamente infondati. Sul primo, richiamando Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, ribadisce che la necessità di autonoma valutazione è soddisfatta quando l’ordinanza, pur redatta con la tecnica del copia-incolla, non accolga integralmente la richiesta cautelare. Nella specie il giudice aveva escluso i gravi indizi per taluni indagati e per i reati fine, e aveva applicato la misura gradata degli arresti domiciliari anziché quella di massimo rigore richiesta dal pubblico ministero.
Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte ricorda il principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000: in cassazione il controllo resta limitato alla congruenza e alla logica della motivazione, mentre è inammissibile il ricorso che si risolva in una diversa valorizzazione degli elementi indizianti. Il tribunale aveva ricostruito l’attività investigativa, svolta in sinergia con l’autorità giudiziaria straniera, e il ruolo del ricorrente di cassiere del sodalizio, desunto dalle intercettazioni ambientali: le conversazioni con l’impiegato dell’istituto di credito sul conto cointestato e sulla movimentazione di denaro rilevante, l’accesso di un coindagato per prelevare denaro da consegnare all’estero, le conversazioni con soggetti incaricati del recupero di crediti.
Sulla distinzione tra partecipazione e concorso di persone, i giudici di legittimità richiamano Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Sez. 4, n. 516716 del 16/10/2013 e Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021: la condotta di partecipazione è a forma libera e può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo.
Le censure sulle esigenze cautelari e sull’omesso esame delle memorie difensive sono infine respinte: il tribunale ha fatto corretta applicazione della presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e la parte che deduca la mancata valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare l’argomento decisivo non esaminato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019). Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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