Verifica d’ufficio dell’offerta e PEF non richiesto nella concessione demaniale portuale (TAR Campania n. 11 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento in concessione di aree demaniali marittime, la circostanza che il piano economico finanziario non sia richiesto dagli atti di gara non impedisce all’amministrazione di acquisirlo e verificarlo successivamente alla conclusione dei lavori della commissione giudicatrice. La verifica d’ufficio dell’attendibilità dell’offerta non viola la par condicio quando non integra contenuti assenti, ma accerta la serietà degli impegni già assunti. Il concorrente che abbia sollecitato in sede amministrativa l’attivazione del controllo non può poi censurarne l’avvenuto espletamento: la condotta integra un venire contra factum proprium, alla luce del dovere di correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Le valutazioni dell’amministrazione sulla sostenibilità dell’offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili in sede giurisdizionale solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.
Il Fatto
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione, della durata di otto anni, dell’edificio “Stazione Marittima” del porto di Salerno, della banchina e delle aree strumentali al servizio crocieristico. Il disciplinare ha articolato l’offerta in settanta punti per la parte tecnico-operativa e trenta per quella economica, valorizzando il volume passeggeri, il volume delle toccate navi, il prolungamento degli orari di apertura e l’incremento occupazionale. Il canone annuo posto a base di gara è stato indicato in € 121.306,22.
Alla procedura hanno partecipato la società ricorrente e due imprese che hanno poi costituito una realtà consortile. Alla ricorrente è stato attribuito un punteggio finale di 44,256; al costituendo consorzio un punteggio di 100. La ricorrente ha impugnato gli atti di gara, l’aggiudicazione, la successiva concessione e ha chiesto l’accesso al piano economico finanziario. Il piano, non previsto dagli atti di gara, è stato acquisito dall’Autorità dopo la chiusura dei lavori della commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni in rito. Quanto alla mancata impugnazione della delibera che ha approvato i verbali, il TAR ha rilevato che quella delibera ha espressamente escluso di costituire aggiudicazione definitiva, rinviando a un successivo provvedimento la formalizzazione dell’atto concessorio. L’efficacia lesiva è perciò riconducibile alla sola delibera n. 204 del 26.6.2024.
Sul primo motivo, il Collegio ha escluso la violazione degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime. La nomina della commissione di valutazione ha carattere facoltativo e le disposizioni invocate non menzionano il piano economico finanziario né impediscono attività istruttorie successive alla conclusione dei lavori della commissione.
Decisiva è stata la condotta della ricorrente. Con istanza del 2.2.2024 la stessa ha segnalato la natura “prima facie esorbitante ed anomala” dell’offerta e ha sollecitato l’Autorità a procedere a una verifica ex officio. Il TAR ha qualificato la successiva censura come venire contra factum proprium: i principi di collaborazione e buona fede impongono condotte coerenti non solo all’amministrazione, ma anche ai privati. La verifica non ha consentito di integrare l’offerta, ma di accertare l’attendibilità degli impegni assunti.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per errore manifesto, secondo il precedente Consiglio di Stato, V Sez., n. 795 del 2022. Rileva la clausola risolutiva inserita nella concessione per scostamenti superiori al 30% dei valori dichiarati e la penale fino al 50% del canone negli ultimi due anni: tali previsioni trasferiscono sul concessionario il rischio delle previsioni opinabili.
Il TAR ha quindi respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo e i motivi quarto e quinto aggiunti, esaminando i dati sulle toccate navi e sui passeggeri e la crescita del terminal. Ha poi dichiarato irricevibile il sesto motivo aggiunto, relativo agli artt. 106 e 107 TFUE: i vizi erano desumibili dagli atti già disponibili e la mancata ostensione del piano non ha rimesso in termini la ricorrente. Per l’effetto è stata disattesa l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I primi motivi aggiunti sono stati respinti per illegittimità derivata. Spese compensate.
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Nota della Redazione
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