Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 5 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza che riconosce al docente con contratto a tempo determinato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia nei sensi e nei limiti in essa statuiti. L’obbligo di erogazione va adempiuto in rigorosa osservanza dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, senza che le somme pretese spettino automaticamente al docente per i diversi anni scolastici di servizio. Decorsi inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e il termine assegnato in sede esecutiva, persiste l’inottemperanza e si giustifica la nomina del commissario ad acta, incardinato nella medesima amministrazione, con esclusione di rimborsi.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di importo nominale pari a 500,00 euro annui, per l’anno scolastico 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare le somme sulla carta docenti.
A fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al TAR Campania, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato mediante erogazione del beneficio e di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla sua notifica, mentre non risulta ancora attribuita alla docente la carta elettronica nel fissato importo. Sussistono, pertanto, i presupposti dell’azione esecutiva.
Sul contenuto dell’obbligo, il TAR osserva che la pronuncia di condanna ha imposto all’amministrazione di accreditare le somme dovute sulla carta docenti, con riferimento all’anno scolastico considerato. Il richiamo è all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015, disposizione che disciplina il beneficio e le relative modalità di erogazione.
Il Collegio richiama un proprio orientamento, espresso in una fattispecie omologa, secondo cui non spettano automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, dovendo invece l’amministrazione operare in rigorosa osservanza della disciplina di legge e delle statuizioni giurisdizionali. La stessa ricorrente ha del resto circoscritto la domanda all’erogazione del beneficio per l’anno scolastico 2023/2024, secondo le modalità previste dalla norma.
L’azione di ottemperanza è dunque fondata nei sensi illustrati. Il TAR accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all’attivazione della carta elettronica nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della pronuncia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale, con facoltà di delega a un funzionario del proprio Ufficio, il quale provvederà, entro il termine indicato, al compimento degli atti necessari all’esecuzione. Al commissario non sono dovuti rimborsi, per il suo incardinamento nella stessa amministrazione intimata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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