Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del giudice dell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 330 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato, ex artt. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertata inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo nascente da una pronuncia passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, conv. in legge n. 30/97, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario: ove questa nulla disponga sugli interessi, la relativa istanza va rigettata, non essendo stata esperita l’azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a ricevere la carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di euro 500,00, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.
Passata in giudicato la pronuncia del giudice ordinario, e ottenuta la relativa certificazione dalla cancelleria, l’interessata ha adito il giudice amministrativo perché fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, con assegnazione della carta e accredito della somma, oltre interessi legali, e con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti del rimedio. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e la rituale notificazione della sentenza all’Amministrazione, mentre questa non ha contestato l’omesso adempimento, non essendosi neppure costituita in giudizio.
É risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, conv. in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione era intervenuta il 30 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza ha nominato un Commissario ad acta nella figura di un dirigente della struttura ministeriale competente, con esclusione di qualsiasi compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione debitrice.
Quanto agli interessi legali, il Collegio ha invece rigettato l’istanza. La sentenza da eseguire nulla dispone sul punto e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario, secondo l’orientamento richiamato dalla giurisprudenza amministrativa. Né era stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati chiesti gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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