Esecuzione del giudicato e spese distratte al difensore nel rito dell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 221 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’ottemperanza la condanna alle spese del giudizio distratte in favore del difensore antistatario genera un credito personale ed esclusivo di quest’ultimo. Solo il difensore è legittimato a intimare il precetto per l’importo delle spese e degli onorari e a chiedere, per questa parte, l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo. La domanda proposta dal solo assistito è pertanto inammissibile limitatamente alle spese di lite liquidate dal giudice ordinario, restando invece ammissibile e fondata per il resto. L’inerzia dell’amministrazione, non costituitasi e non contestante, unita al decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, conv. in legge n. 30/97, integra i presupposti dell’ottemperanza e impone l’ordine di esecuzione entro il termine fissato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 31/2025 del 16 gennaio 2025 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, corretta con decreto del 7 marzo 2025. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto della lavoratrice a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.
La ricorrente ha dedotto l’integrale inesecuzione della decisione, pur dopo la notifica e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza. La ricorrente ha documentato il giudicato e l’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, non costituendosi in giudizio. Risulta inoltre scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 riconosce alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Quanto alla decorrenza, il giudice amministrativo verifica la notificazione della sentenza del giudice ordinario, avvenuta in data 13 marzo 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, qualificato come domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto richiama un orientamento consolidato dei giudici amministrativi, tra cui pronunce del TAR Sicilia, del TAR Calabria, del TAR Umbria, del TAR Sicilia, Palermo e del TAR Veneto.
Il percorso argomentativo si concentra poi sull’ostacolo che determina l’accoglimento solo parziale. Quando la sentenza reca condanna alle spese distratte in favore del difensore, sorge un credito personale ed esclusivo di quest’ultimo. Il difensore è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e a chiedere per questa parte l’esecuzione del giudicato nel rito dell’ottemperanza; non può provvedervi il suo assistito. Il Collegio richiama in tal senso una pronuncia del TAR Campania, Napoli.
Nel caso di specie il difensore non si è costituito in proprio, ma solo per conto dell’assistita. Ne deriva l’inaccoglibilità della domanda limitatamente a quanto liquidato dal giudice ordinario per le spese di lite. In accoglimento parziale, il giudice ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, escluse le spese, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.
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Nota della Redazione
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