Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 580 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, l’Amministrazione dello Stato è tenuta a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione inadempiente di provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. All’accoglimento della domanda consegue la condanna dell’Amministrazione al pagamento, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., di una somma di danaro determinata nella misura degli interessi legali sul dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 561/2024 del 14 giugno 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro annui, e l’Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 27 maggio 2025. Chiede quindi che si ordini l’ottemperanza, con determinazione delle relative modalità, il pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., alla luce di quanto documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.
Risulta infatti decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 25 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di infruttuoso decorso di tale termine è nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Viene accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dalla notificazione della presente sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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