Ottemperanza al giudicato e termine di 120 giorni per il pagamento (TAR Lombardia n. 990 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non accerta in via costitutiva il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la dimensione che risulta dal titolo e dalle norme applicabili. L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di dichiarare l’inottemperanza dell’Amministrazione e di ordinarle l’esecuzione del giudicato. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso prima che l’azione esecutiva possa essere attivata. I conteggi del creditore non vincolano l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali il giudice verifica misura e decorrenza. Decorso inutilmente il termine assegnato, può essere nominato un commissario ad acta.
Il Fatto
Le ricorrenti agiscono per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a una docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e al difensore antistatario la somma di euro 350,00 oltre accessori.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa, così le creditrici propongono ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Alla camera di consiglio il difensore delle ricorrenti riferisce dell’avvenuto accreditamento in favore di una delle istanti, mentre restano non pagate le spese del giudizio di merito. Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di tale parte e, per il resto, accoglie il ricorso.
La pretesa del difensore antistatario è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolata dalla parte non è dunque definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato devono rispettare, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è quindi accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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