Costi manodopera ribassabili e rettifica dell’errore materiale in offerta (TAR Lombardia n. 785 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di servizi l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di quantificare e indicare separatamente i costi della manodopera, ma non li sottrae all’importo assoggettato a ribasso: lo sconto offerto si calcola sull’importo complessivo posto a base di gara, comprensivo di tali costi. All’operatore economico resta la facoltà di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e di non ridurre in concreto il costo del personale. L’errore materiale commesso dal concorrente nella indicazione della percentuale di sconto è emendabile quando l’effettiva volontà negoziale è ricavabile in modo certo dai dati dell’offerta e dai chiarimenti resi in sede procedimentale, senza attingere a fonti estranee e senza attività additiva o surrogatoria della stazione appaltante.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, gestore uscente del servizio, partecipava a una gara europea a procedura aperta indetta dalla stazione unica appaltante per conto di un comune, suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto controverso l’importo a base di gara comprendeva i costi della manodopera, quantificati dalla stazione appaltante.
Collocatasi al primo posto in graduatoria, la ricorrente riceveva una richiesta di chiarimenti sull’offerta economica, avendo il RUP rilevato un’incongruenza tra l’importo calcolato applicando il ribasso offerto e quello indicato nel totale generale. Nei chiarimenti la cooperativa precisava di aver applicato lo sconto al solo valore del servizio al netto della manodopera e indicava una percentuale riparametrata sull’intero ammontare. La stazione appaltante ne disponeva l’esclusione per violazione della disciplina di gara e per la difformità delle percentuali indicate. La ricorrente impugnava l’esclusione, l’aggiudicazione intervenuta in favore di altra concorrente e chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto con subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 e dal consolidato orientamento del Consiglio di Stato. I costi della manodopera sono soggetti a ribasso, come conferma l’ultimo periodo della disposizione, che ammette la prova di un più efficiente assetto aziendale. La norma obbliga la stazione appaltante a indicarli separatamente, ma li mantiene dentro l’importo a base di gara su cui si applica lo sconto. L’indicazione separata risponde a esigenze di trasparenza e di tutela della manodopera, non alla sottrazione di quella voce dal ribasso.
Su questa base è infondata la censura agli artt. 3 e 17 del disciplinare di gara, che risultano coerenti con la disciplina codicistica. Il primo motivo di ricorso è respinto, con assorbimento dell’eccezione di tardività.
È invece fondato il secondo mezzo. Il Collegio ricostruisce il modello di offerta economica, che richiedeva di indicare la percentuale di ribasso, la stima dei costi della sicurezza, i costi complessivi della manodopera e il costo complessivo dell’appalto, con una tabella di dettaglio delle componenti di costo. Dai dati esposti dalla ricorrente — percentuale di ribasso, valore di riferimento, importo complessivo dell’appalto — è possibile ricavare, con una mera operazione matematica, l’ammontare dello sconto in valore assoluto, pari a euro 86.776,29, e riparametrarlo sull’intero costo del servizio, al netto degli oneri della sicurezza.
Tale rettifica non costituisce attività additiva o surrogatoria, né modifica il contenuto dell’offerta: il costo complessivo dell’appalto e l’importo dello sconto restano invariati. Sussistono quindi i presupposti dell’emendabilità dell’errore materiale, individuati dalla giurisprudenza, quando la volontà negoziale è certa e non vi sono margini di opacità. Le obiezioni delle resistenti — oscillazione tra le percentuali, pretesa incoerenza con la dichiarazione di manodopera non ribassabile, asserita alterazione dei dati — sono respinte: la percentuale va considerata nei primi due decimali, come per tutti i concorrenti, e il concorrente può concentrare lo sconto su talune componenti senza ribassare il personale.
Il Collegio richiama infine i principi del risultato e della fiducia codificati dal nuovo codice. In accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annulla l’esclusione e l’aggiudicazione, con obbligo di riammissione in gara e di parziale rinnovazione mediante rettifica del ribasso. Le domande di inefficacia e di subentro sono dichiarate improcedibili, non essendovi prova della stipula del contratto. Le spese sono compensate per metà e poste per il resto a carico delle parti soccombenti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.