Sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione di gara (TAR Lombardia n. 529 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, le censure che attingono il merito delle valutazioni tecniche della Commissione giudicatrice sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo a un sindacato sostitutivo vietato dall’art. 134 c.p.a.; per sconfessare il giudizio della Commissione non basta evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi provare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità della scelta tecnica. Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché i criteri siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio. La verificazione e la consulenza tecnica d’ufficio non costituiscono mezzo di prova, ma al più di ricerca della prova, e non possono supplire alle carenze probatorie riferibili alle parti.
Il Fatto
Una stazione appaltante indice una procedura aperta multilotto per la fornitura di deflussori ed elastomeri in favore degli enti del servizio sanitario regionale, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società ricorrente partecipa al Lotto 23, ove si classifica al terzo posto. L’aggiudicazione definitiva viene disposta in favore di altra concorrente.
Dopo plurime istanze di accesso, la ricorrente impugna la determina di aggiudicazione, i verbali della Commissione e il contratto eventualmente stipulato, chiedendo la rettifica della graduatoria e l’aggiudicazione in proprio favore. Deduce la mancata esclusione della controinteressata per asserita scadenza della certificazione CE, il mancato riconoscimento di un punteggio premiale per un requisito tecnico e l’erronea attribuzione di punteggi agli operatori controinteressati in materia di compatibilità con farmaci citotossici. La domanda cautelare è respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di verificazione proposta in via subordinata dalla ricorrente, volta ad accertare le caratteristiche tecniche della pompa elastomerica offerta in gara. L’istanza è respinta: la verificazione ha la sola funzione di chiarire dubbi discendenti da elementi ritualmente introdotti in giudizio e non può esonerare la parte dagli oneri probatori, né introdurre tardivamente elementi non prodotti.
Nel merito, il ricorso è infondato. Quanto alla certificazione CE dei prodotti della controinteressata, il Collegio rileva che la proroga prevista dall’art. 120, par. 3-bis, del Regolamento U.E. 2017/745 rende ancora valida la certificazione fino al 31 dicembre 2028; la registrazione nella banca dati ministeriale attesta la qualità di dispositivo medico, senza possibilità di valutazione difforme se non a seguito di procedura di revisione. Quanto alla classificazione di classe, la lex specialis non imponeva il solo dispositivo di classe IIb, dovendosi privilegiare l’interpretazione letterale e il principio del favor partecipationis.
Sul requisito del tappo di chiusura a fine elastomero, la Commissione aveva assegnato zero punti rilevando la presenza di un tappo di chiusura a fine linea di infusione, funzionalmente diverso. Il Collegio condivide la valutazione: il punteggio premiale era attribuibile solo al dispositivo con tappo incorporato, e il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sull’attività valutativa della Commissione.
Infine, in ordine alla compatibilità con farmaci citotossici, il Collegio applica l’orientamento per cui il punteggio numerico integra motivazione sufficiente ove i criteri siano chiari; assente nella lex specialis un onere di studi scientifici a comprova, la compatibilità è attestata dal fabbricante sotto la propria responsabilità. La Commissione ha quindi legittimamente attribuito i punteggi, che la ricorrente non ha dimostrato inattendibili. All’infondatezza delle censure segue la reiezione del ricorso, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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