Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica docenti: commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3751 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione va eseguito dall’Amministrazione scolastica. Esperito infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo adito in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. ordina l’esecuzione del giudicato entro il termine fissato e nomina, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 12 giugno 2024 che, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107 del 2015, ha accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici di riferimento, condannando il Ministero all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria.
Il titolo è stato notificato il 17 agosto 2024, ma è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 12 marzo 2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione integrale per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto soggettivo della docente al beneficio economico. Il ricorso è dichiarato fondato e meritevole di accoglimento.
Il Collegio rileva che la pretesa azionata risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione, pur costituendosi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
Tale condotta processuale consolida il quadro probatorio e consente di ritenere integrata l’inottemperanza. L’Amministrazione va pertanto condannata a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi, ma limitatamente alla sorte capitale, con esclusione degli accessori.
Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente.
Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, potendo avvalersi della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con le strutture straordinarie. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, il Tribunale precisa che non si darà luogo ad alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di 1.000 euro per compensi, oltre accessori.
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Nota della Redazione
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