Diritto all’interprete e traduzione con Google Translate in lingua non nota (Cass. pen. Sez. III n. 1242 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’indagato alloglotta all’assistenza gratuita di un interprete e alla traduzione degli atti fondamentali in una lingua a lui nota, sancito dall’art. 143 cod. proc. pen. e dalla Direttiva 2010/64/UE, impone che la traduzione sia effettuata con modalità idonee a garantirne l’effettiva comprensione. È pertanto viziata l’ordinanza cautelare la cui traduzione sia stata resa da un interprete di lingua diversa da quella nota all’indagato, con il supporto di un applicativo informatico di traduzione automatica, in mancanza di qualsiasi indicazione sulle modalità di utilizzo e sull’attendibilità dello strumento. La motivazione che, per un verso, valorizzi la conoscenza della lingua straniera da parte dell’indagato e, per altro verso, avvalori il ricorso all’applicativo informatico per garantirne la comprensione è contraddittoria ed affetta da apparenza motivazionale. Parimenti fondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 143, primo comma, cod. proc. pen., per non aver l’indagato fruito dell’assistenza linguistica nei colloqui con il difensore prima di rendere interrogatorio.
Il Fatto
Il ricorrente, di nazionalità bulgara, viene tratto in arresto per il reato di trasporto di sostanza stupefacente di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per aver occultato nel portabagagli dell’autovettura sedici panetti di cocaina del peso complessivo di diciassette chilogrammi. Il G.I.P. del Tribunale di Verona applica la custodia cautelare in carcere con ordinanza del 14 giugno 2024. Il Tribunale del riesame di Venezia, con ordinanza del 5 luglio 2024, conferma il provvedimento genetico, rigettando l’eccezione di nullità relativa alla lingua dell’interpretariato. Il ricorrente propone quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 6, terzo paragrafo, CEDU, l’art. 111, terzo comma, Cost. e la Direttiva 2010/64/UE, recepita dal d.lgs. n. 32 del 2014, riconoscono all’indagato che non comprende la lingua del procedimento il diritto di essere assistito da un interprete e di ottenere la traduzione scritta degli atti fondamentali, tra cui i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali. L’art. 143 cod. proc. pen. e l’art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen. completano la cornice, prevedendo anche l’assistenza linguistica per i colloqui con il difensore.
I primi due motivi sono esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. Dagli atti che la Corte è autorizzata a compulsare emerge un quadro articolato: dal verbale di arresto risulta che il ricorrente aveva risposto in inglese a due domande della polizia giudiziaria; dal verbale di perquisizione e dall’informativa emerge che era assistito da un interprete di lingua bulgara; dal verbale dell’udienza di convalida risulta, invece, che era assistito da un interprete di lingua inglese, che la difesa aveva informato il giudice della mancata conoscenza dell’inglese e che il giudice aveva autorizzato l’interprete ad avvalersi dell’applicativo Google Translator.
La Corte rileva che l’ordinanza impugnata risponde sul punto in modo contraddittorio: per un verso valorizza il ricorso all’applicativo informatico, per altro verso l’asserita conoscenza della lingua inglese da parte dell’indagato. Le due affermazioni sono inconciliabili, poiché la necessità di tradurre mediante applicativo presuppone che l’indagato non conoscesse la lingua. Manca inoltre qualsiasi passaggio motivazionale sulle modalità di utilizzo e sull’attendibilità dello strumento informatico, elemento decisivo per valutare il rispetto degli standard di qualità richiesti dalla normativa europea.
La Corte accoglie anche il terzo motivo. Sebbene il verbale di udienza attesti che il difensore avesse potuto conferire con l’arrestato prima dell’udienza, resta l’obiezione, verbalizzata, secondo cui l’assistito non conosceva la lingua inglese. Non è dunque chiarito in che termini il ricorrente abbia potuto comunicare con il proprio difensore con un interprete di lingua inglese, in quel frangente non ancora autorizzato all’uso dell’applicativo.
Ne consegue l’annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Venezia, con gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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