Partecipazione ad associazione per delinquere e insufficienza del ruolo di pusher (Cass. pen. Sez. III n. 2226 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti non richiede il compimento di atti materiali di cessione, né l’inserimento del partecipe nel novero dei soggetti indicati dal collaboratore di giustizia. Essa si desume dalla posizione di stabile subordinazione a un sodale di vertice, dalla continuità dei rapporti e dallo svolgimento di plurimi compiti funzionali al sodalizio, quali il piazzamento della sostanza, la rendicontazione delle cessioni e il recupero dei crediti. L’inferenza del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o contraddittoria. L’attenuante della partecipazione di minima importanza è per natura incompatibile con la condanna per il reato associativo.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 giugno 2023, conferma la pronuncia del Tribunale di Gela del 19 luglio 2022 che aveva condannato gli imputati per i reati di cui agli art. 74 e art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Due condannati propongono ricorso per cassazione.
Il primo lamenta la violazione di legge sul reato associativo, assumendo che non sarebbe stata provata la sua partecipazione al sodalizio, e il difetto di motivazione sul diniego dell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. Il secondo deduce il vizio di motivazione, sia in relazione all’associazione sia ai reati fine. La questione approda in cassazione sulla tenuta logica dell’inferenza di responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione rigetta entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, la Corte rileva che la censura è rivalutativa: non si contesta l’esistenza del sodalizio, ma la riconducibilità a esso dei rapporti con un sodale. Irrilevante è l’omissione del collaboratore di giustizia, che non aveva menzionato il ricorrente tra i sodali, perché tale silenzio non è decisivo.
La Corte valorizza l’accertamento irrevocabile della responsabilità associativa di altri soggetti, intervenuto con la sentenza della Sez. VI n. 11237 del 08.02.2022, nel cui ambito il ricorrente risulta inserito al livello inferiore rispetto a un sodale che gli impartiva ordini. Il ricorrente operava come pusher, piazzava cocaina e marijuana, rendicontava le cessioni e si occupava del recupero crediti; comunicava con utenza altrui, talora con linguaggio criptico, e aveva contatti continuativi con il sodale di vertice.
Significativo è il contegno tenuto subito dopo l’arresto del capo del sodalizio: la manifestata disponibilità ad anticipare una somma per prendere tempo con i fornitori dimostra che il ricorrente si faceva carico dei problemi dell’associazione. Non è illogica, dunque, l’inferenza della partecipazione al sodalizio, in coerenza con il principio espresso da Sez. III n. 9036 del 31.01.2022.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’attenuante dell’art. 114 cod. pen. è per natura incompatibile con la condanna per il reato associativo, richiamando Sez. I n. 7188 del 10.12.2020, dep. 2021. Anche le doglianze del secondo ricorrente sono generiche: non si confrontano con la motivazione che ha valorizzato le rassicurazioni offerte dopo l’arresto di un sodale, il linguaggio criptico, le raccomandazioni di non usare il telefono e la capacità operativa nel settore.
La Corte sottolinea come il ruolo di stabile fornitore emerga in modo inequivocabile dalle intercettazioni: il ricorrente aveva procurato la sostanza a un sodale e, dopo gli arresti, si era mostrato pronto a rifornire ancora il sodalizio, accreditandosi come possibile fornitore. Il travisamento dei fatti prospettato è quindi escluso. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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