Condanna per stupefacenti ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 3454 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condanna, anche non definitiva, per un reato inerente agli stupefacenti costituisce causa di per sé ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi del combinato disposto degli art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998. A fronte della commissione di un reato ostativo l’Amministrazione è tenuta a negare il rinnovo, senza poter valutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità dello straniero o la modesta entità dell’episodio criminoso. L’automatismo è temperato solo in presenza di legami familiari rientranti nell’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, oppure quando la condanna sia stata inflitta ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, che disciplina le ipotesi di lieve entità. Il reperimento di una nuova attività lavorativa non costituisce elemento idoneo a superare l’ostatività.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione. Con provvedimento del 16 dicembre 2021 il Questore della Provincia di Lecco rigettava l’istanza, dando rilievo alle condanne penali riportate dall’interessato.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990, per non avere l’Amministrazione preso posizione sulle argomentazioni della memoria procedimentale, e la violazione dell’art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, per avere il Questore dato decisivo rilievo alle condanne senza considerare il reperimento di una nuova occupazione. Si costituiva il Ministero dell’Interno. La Sezione respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 486 del 28 aprile 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal combinato disposto delle norme sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero. L’art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 preclude l’ammissione in Italia a chi risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti gli stupefacenti. L’art. 5, comma 5, del medesimo testo normativo stabilisce che il rinnovo è rifiutato quando mancano i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno.
Da tale disciplina il TAR ricava che la condanna per un reato inerente agli stupefacenti costituisce causa di per sé ostativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale dichiara di non avere motivo per discostarsi, secondo cui l’Amministrazione è tenuta a negare il rinnovo, non potendo valutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità dello straniero o la modesta entità dell’episodio criminoso.
Il temperamento a tale automatismo opera in due sole ipotesi, entrambe estranee al caso. La prima ricorre quando il soggetto abbia in Italia legami familiari compresi tra quelli dell’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, richiamati nelle pronunce T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 10 febbraio 2025, n. 433, sez. III, 10 dicembre 2024, n. 3608 e 11 novembre 2024, n. 3144. La seconda quando la condanna sia stata inflitta ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale, sent. n. 88 dell’8 maggio 2023.
Nel caso concreto il ricorrente risulta condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di cui all’art. 73, comma 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990, che non rientra tra le ipotesi di lieve entità. Il riferimento alla condanna nella motivazione rende palesi le ragioni del diniego, senza che potessero essere positivamente apprezzati il reperimento di una nuova attività lavorativa e le ulteriori circostanze favorevoli addotte. Ne segue l’infondatezza di entrambe le censure e il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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