Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 3283 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, nella forma dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è esperibile per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di danaro. Una volta accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Ente di conformarsi al titolo e ne fissa il termine, potendo nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, la cui dimensione discende dal titolo e dalla legge: i conteggi prodotti dal creditore non sono pertanto vincolanti per l’Amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 5587/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, in favore del difensore antistatario, le spese di lite liquidate in euro 1.030,00, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione.
Non avendo l’Ente soddisfatto la pretesa, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di condannare l’Amministrazione alla somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in caso di ritardo, di nominare un commissario ad acta e di liquidare le spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale chiarisce che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto: esso ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: l’esatta misura di capitale residuo e interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ..
È decorso, nel caso concreto, il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli ulteriori accessori e oneri, e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Non è dovuta, invece, la somma di cui alla pregressa lett. b). Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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