Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 2836 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e la sua regolare notificazione nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione che non dia esecuzione alla sentenza è tenuta a ottemperarvi. L’incontestata sussistenza dell’an e del quantum del credito impone l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del commissario ad acta. La condanna al pagamento della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. presuppone una valutazione del tempo trascorso e dell’entità della prestazione, restando esclusa quando tali elementi non ne giustifichino l’applicazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 762/2024 del 21 novembre 2024. Con quel provvedimento il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per cinque anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 2.500,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza deduzioni sull’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti formali dell’azione: la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente ha dichiarato che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza e la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito risultano dunque incontestati.
Su questa base il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare al giudicato, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Al termine delle operazioni il commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sulle incombenze realizzate, precisandosi che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo esecutivo e dell’entità della somma da accreditare. Le spese di giudizio, liquidate equitativamente in ragione del carattere seriale della controversia, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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