Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente per i precari (TAR Lombardia n. 2835 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente precario alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione va accolto quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo e non abbia contestato né l’an né il quantum del credito. L’accertamento contenuto nella sentenza ottemperanda individua il diritto e la sua estensione temporale, sicché il numero degli anni scolastici di servizio determina l’importo da accreditare, senza necessità di ulteriore istruttoria. L’ottemperanza presuppone la prova del passaggio in giudicato del titolo e della sua notifica nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Per il caso di ulteriore inottemperanza il giudice amministrativo nomina fin d’ora il Commissario ad acta.
Il Fatto
Due docenti, che avevano prestato servizio con contratti a tempo determinato in diversi anni scolastici, ottengono dal Tribunale di Lodi – Sez. Lavoro una sentenza che condanna il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta del docente ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
Poiché l’Amministrazione non provvede, salvo che per il pagamento delle spese processuali, le ricorrenti propongono ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo il rilascio delle carte con l’accredito delle somme maturate e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti formali dell’azione di ottemperanza. È prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del passaggio in giudicato, oltre alla prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la difesa delle ricorrenti dichiara l’inadempimento del Ministero e la parte resistente si è costituita con comparsa di mero stile, senza formulare deduzioni né fornire indicazioni sulla procedura.
Il Collegio rileva che il credito è incontestato nell’an e nel quantum. La sentenza ottemperanda non quantifica il beneficio, ma richiama il ricorso introduttivo del giudizio civile, dal quale emerge il numero degli anni scolastici di servizio di ciascuna docente e, dunque, l’importo complessivo da accreditare.
Su queste basi il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero di ottemperare al giudicato, rilasciando le rispettive carte elettroniche e accreditandovi le somme dovute, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza il TAR nomina fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, trasmettendo poi una relazione sulle operazioni svolte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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