Improcedibile il ricorso se l’atto impugnato ha esaurito i suoi effetti (TAR Lombardia n. 2817 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. Il giudice amministrativo ha il potere di verificare la persistenza di tale condizione in entrambi i momenti. Se il provvedimento impugnato ha esaurito la propria efficacia, essendo riferito a un anno scolastico ormai decorso, viene meno ogni sua attitudine lesiva e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non può trarsi alcuna utilità dall’annullamento di un atto ormai privo di effetti.
Il Fatto
La ricorrente, associazione riconosciuta quale ente esponenziale degli interessi delle scuole paritarie d’infanzia, impugnava la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia recante l’aggiornamento del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2022/2023. Il gravame censurava l’inserimento di una sezione statale presso una scuola materna paritaria e il suo accorpamento a un istituto comprensivo, per violazione della disciplina che governa l’apertura di nuove sezioni di scuola statale dell’infanzia.
La Regione resistente eccepiva, tra l’altro, l’inammissibilità per carenza di allegazioni sulla valenza lesiva dell’atto e per mancata impugnazione dell’atto presupposto, nonché l’improcedibilità per esaurimento degli effetti della delibera. Il Collegio rilevava d’ufficio un possibile profilo di difetto di legittimazione attiva dell’associazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile, in disparte ogni altra questione di rito sollevata. La delibera impugnata esaurisce i propri effetti nell’annualità espressamente indicata, l’anno scolastico 2022/2023: terminato tale periodo, è venuto meno ogni effetto riveniente dalla determinazione gravata.
Il giudice richiama il principio per cui l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere tanto al momento della proposizione quanto al momento della decisione, con correlato potere di verifica in capo al giudice amministrativo. Nel caso concreto l’interesse fatto valere non presenta più il carattere dell’attualità, essendo cessata ogni valenza effettuale lesiva.
Ne deriva la carenza di interesse alla coltivazione della domanda di annullamento, perché la ricorrente non potrebbe ritrarre alcun concreto vantaggio dalla caducazione di un provvedimento ormai privo di efficacia. Sul punto il Collegio richiama TAR Lombardia, I, 30 aprile 2019, n. 952 e TAR Lombardia, III, 17 giugno 2019, n. 1388.
La carenza di interesse attuale e concreto è confermata dal contegno processuale della ricorrente, che non ha allegato la persistenza dell’interesse ad agire — non prospettando eventuali pretese risarcitorie — né ha offerto prove concrete del perdurare della lesione asserita.
Le peculiari connotazioni della controversia e la natura della pronuncia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
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Nota della Redazione
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