Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sull’erogazione della Carta Docente (TAR Lombardia n. 2742 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile avverso la sentenza di condanna del giudice ordinario al pagamento di somma di denaro, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata nell’an e nel quantum, integra l’inottemperanza. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un ulteriore termine per l’adempimento e, in caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’esecuzione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
I ricorrenti hanno ottenuto una sentenza di condanna del giudice del lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della Carta Docente, pari a euro 500,00 annui, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per più anni scolastici. La sentenza è stata ritualmente notificata al Ministero, che non ha eseguito alcun pagamento.
Decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme riconosciute nel titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza del titolo, costituito dalla sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha quindi accertato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, prescritto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno confermato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, non contestando il credito nell’an e nel quantum.
Su tali basi il collegio ha dichiarato l’inottemperanza dell’amministrazione e le ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti dovuti. Il percorso argomentativo si fonda sulla necessità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il giudicato resti ineseguito.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione alla Sezione.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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