Offerta tecnica e anomalia: irrilevanti gli errori materiali emendabili (TAR Lombardia n. 2735 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo né in una caccia all’errore. La valutazione dell’attendibilità e serietà dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La stazione appaltante può emendare gli errori materiali dell’offerta quando l’effettiva volontà negoziale del concorrente sia individuabile in modo certo, senza margini di opacità o ambiguità. Nel giudizio positivo di congruità non è richiesta una motivazione analitica, ma spetta al concorrente che contesta l’aggiudicazione dedurre le cause specifiche dell’insostenibilità e offrire gli elementi a sostegno.
Il Fatto
Un Comune ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio educativo di assistenza specialistica agli alunni con disabilità e di ulteriori servizi educativi integrativi, per un importo a base d’asta di rilevante entità e una durata di due anni e otto mesi. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti all’offerta tecnica e trenta al prezzo.
Alla gara hanno partecipato otto operatori. Una cooperativa si è classificata prima con 86,87 punti, un’altra seconda con 86,67 punti. Superata la soglia di anomalia, il R.U.P. ha verificato la congruità dell’offerta della prima graduata e l’ha ritenuta sostenibile, disponendo l’aggiudicazione. La seconda classificata ha impugnato la determinazione, i verbali di gara e la relazione di congruità, chiedendo l’annullamento, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento per subentro o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è respinto su tutti i motivi. Il primo assume la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita modifica postuma dell’offerta, realizzata riducendo in sede di giustificazioni le ore di coordinamento. Il Collegio rileva che la lex specialis imponeva un coordinatore responsabile per trentotto ore settimanali e consentiva coordinatori aggiuntivi, per i quali l’aggiudicataria aveva offerto quaranta ore, ottenendo il massimo punteggio. L’indicazione di un totale di settantaquattro ore è frutto di un errore materiale evidente, corretto in sede di valutazione.
Le ore di coordinamento aggiuntivo offerte in gara sono state confermate nel procedimento di anomalia. Il coordinamento obbligatorio è stato qualificato come costo indiretto, riferibile ad attività comuni ad altre commesse e quotato nella voce delle altre spese. La censura sulla pretesa differenza di novantatré ore è dichiarata inammissibile come mutatio libelli e comunque infondata, sia perché la durata di centotredici settimane è elaborazione della stessa parte, sia per la marginalità dello scostamento, coperto dall’utile di commessa.
Il secondo motivo contesta l’insostenibilità dell’offerta. Il Collegio richiama l’orientamento costante secondo cui il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e non richiede motivazione analitica in caso di esito positivo, gravando sul contestante l’onere di dimostrare l’irragionevolezza della valutazione. Le contestazioni su costi dei pasti, formazione aggiuntiva, ore di luglio e spese contrattuali sono respinte: i costi sono coperti dal maggior monte ore offerto, dalla riduzione delle spese per lo stato di Onlus e dall’assenza di oneri di pubblicazione nel nuovo Codice.
Il terzo motivo assume la violazione del principio di unicità dell’offerta, per le indicazioni contrastanti sul funzionamento della centrale operativa. Il contrasto è solo apparente, poiché le due ipotesi superiori alle ore settimanali effettive sono materialmente impossibili; resta l’unica proposta attuabile di centosessantotto ore. Il quarto motivo, in via subordinata, contesta le giustificazioni sul costo della manodopera. Il Collegio osserva che le voci della tabella ministeriale non pertinenti sono state correttamente espunte e che l’aliquota I.N.A.I.L. ridotta trova riscontro nella classificazione di settore.
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