Revoca rivendita tabacchi per abbandono servizio e difetto istruttoria (TAR Lombardia n. 2675 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della gestione della rivendita di generi di monopolio, ai sensi dell’art. 34, comma 1, n. 1), legge n. 1293/1957, costituisce la massima sanzione disciplinare per il concessionario che si renda colpevole dell’abbandono del servizio. L’abbandono va accertato con una nozione di carattere oggettivo, ma non può prescindere dalla valutazione delle cause dell’interruzione. Resta escluso l’abbandono quando l’inattività derivi dall’impossibilità di prelevare i generi conseguente alla sospensione della fornitura decisa dal distributore per un ritardo di pagamento di limitata durata. In tal caso la condotta non integra la violazione del dovere di fedeltà commerciale e l’Amministrazione che irroghi la revoca incorre in difetto di istruttoria e in sproporzione, tanto più in presenza di fideiussione a garanzia delle obbligazioni patrimoniali e in assenza di danno erariale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una licenza per la rivendita speciale di tabacchi con scadenza al 2027, ha subito la revoca della gestione per abbandono del servizio. L’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli aveva contestato il mancato prelievo dei generi di monopolio a partire dal dicembre 2021, avviando il procedimento con comunicazione del 12.01.2023 e concludendolo con il provvedimento di revoca del 15.06.2023.
La ricorrente ha rappresentato che il distributore aveva inibito gli ordini a causa del ritardo nel pagamento di una fattura, relativa a una levata eseguita oltre la scadenza, saldata mediante escussione della fideiussione. Dall’inizio del 2022 le era stata preclusa ogni possibilità di rifornimento e quindi di esercizio dell’attività. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lombardia, che ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma applicata dall’Amministrazione, l’art. 34, n. 1), legge n. 1293/1957, che consente la revoca della gestione della rivendita in caso di abbandono del servizio. Il titolare è tenuto alla stretta osservanza degli obblighi contrattuali e del capitolato d’oneri, tra cui l’art. 11 in materia di pagamento dei generi all’atto dell’acquisto o nei termini stabiliti per il prelievo a fido.
Secondo l’orientamento richiamato, la revoca costituisce una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, poiché il sistema delle rivendite è finalizzato alla massima offerta al pubblico e alla tutela del gettito, e il concessionario è investito di specifiche responsabilità e doveri di fedeltà commerciale (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, n. 507 del 2019; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3916 del 2016). La giurisprudenza opta per una nozione di abbandono di carattere oggettivo, la cui violazione può dar luogo alla massima sanzione disciplinare (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5224 del 2011).
Il Collegio rileva però che la condotta della titolare non è stata correttamente valutata. L’abbandono del servizio è stato determinato dall’impossibilità di prelevare i generi, conseguente alla scelta del distributore di sospendere la consegna a fronte del ritardo nel pagamento di una fattura. Un ritardo di venti giorni non è riconducibile alla violazione del dovere di fedeltà commerciale tale da giustificare la sanzione più severa.
L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la natura della violazione e la sua tenuità, nonché la circostanza che le obbligazioni patrimoniali sono garantite da una fideiussione e che non è stato accertato alcun danno erariale. La conclusione secondo cui la titolare non sarebbe in grado di assicurare il servizio è priva di adeguata motivazione. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di revoca del 15.06.2023 è annullato, salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi in conformità ai principi esposti. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della situazione di fatto.
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Nota della Redazione
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