Nel decreto milleproroghe non si possono inserire norme estranee (Corte cost. n. 23/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’ultimo periodo dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito nella legge n. 18 del 2024. Quella norma stabiliva chi può designare i componenti dei consigli delle camere di commercio. È stata annullata non per il suo contenuto, ma per il modo in cui era stata introdotta: un emendamento aggiunto durante la conversione di un decreto milleproroghe, estraneo alla materia del decreto.
Il caso. Alcune associazioni di imprese erano state escluse dalla procedura di nomina del consiglio della Camera di commercio Irpinia Sannio, perché avevano struttura interprovinciale o regionale. Le esclusioni sono state poi annullate in autotutela, applicando la norma nel frattempo entrata in vigore. Altre associazioni hanno impugnato l’annullamento. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi e la causa è arrivata in appello davanti al Consiglio di Stato.
La norma contestata. Il decreto-legge n. 215 del 2023 si intitola “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”: è un milleproroghe, cioè un decreto che sposta scadenze in arrivo. L’articolo 17, nel testo originario, riguardava solo gli interventi del Fondo complementare al PNRR nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. In conversione il Parlamento ha aggiunto un comma dedicato alla camera di commercio delle Marche: numero dei componenti, limite di spesa, proroga di novanta giorni di un termine. All’ultimo periodo, però, ha inserito una regola diversa, valida per tutte le camere di commercio e senza scadenza: la designazione spetta alle organizzazioni costituite a livello provinciale o pluriprovinciale e, in mancanza, a quelle regionali o nazionali, guardando solo alla rappresentatività nel territorio della camera interessata.
Il dubbio del giudice. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione davanti alla Corte per violazione dell’articolo 77 della Costituzione. La legge di conversione, secondo il giudice, non può aprirsi a contenuti estranei a quelli del decreto-legge.
Il ragionamento della Corte. La legge di conversione serve a stabilizzare il decreto-legge: può contenere solo disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista della materia o della finalità. Il milleproroghe ha una ratio unitaria propria: intervenire con urgenza sulla scadenza di termini, o su situazioni che richiedono interventi regolatori di natura temporale. L’ultimo periodo del comma 1-bis non proroga alcun termine e non regola alcun aspetto temporale; non riguarda soltanto le camere di commercio delle aree terremotate; detta invece una disciplina permanente su chi può partecipare alla designazione. È quindi una norma estranea al decreto, e per questo illegittima.
Due argomenti difensivi sono stati respinti. Il decreto mirava anche all’efficienza dell’azione amministrativa: per la Corte non è una finalità autonoma, ma solo una precisazione dello scopo di prorogare e definire i termini in scadenza. La norma sarebbe poi collegata alle altre previsioni sulla camera di commercio delle Marche, inserite anch’esse in conversione: la Corte esclude un’omogeneità “transitiva”, perché altrimenti il limite sarebbe facilmente aggirabile.
L’altra questione. Il Consiglio di Stato aveva chiesto di valutare anche l’articolo 12 della legge n. 580 del 1993, ma la Corte ha dichiarato quelle questioni inammissibili. La legge si limita a prevedere che i componenti siano designati in proporzione alla rappresentatività nella circoscrizione della camera di commercio, senza dire nulla sulla struttura territoriale delle organizzazioni. La regola che penalizza quelle interprovinciali e regionali sta in un decreto ministeriale del 2011. I regolamenti non possono essere giudicati dalla Corte: spetta al giudice interpretarli in modo conforme alla legge e alla Costituzione e, se il contrasto non è superabile, annullarli o disapplicarli.
Cosa cambia in pratica. La norma era già stata abrogata nel 2024, ma restava applicabile agli atti adottati mentre era in vigore. Ora il Consiglio di Stato dovrà decidere l’appello senza applicarla. Il punto che interessa anche chi è estraneo a questa vicenda è un altro: la conversione di un milleproroghe non è un contenitore in cui far entrare regole permanenti su materie diverse, e una norma introdotta così può essere annullata solo per questo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/23