Email e registrazioni di parlamentari: conflitto ammissibile (Corte cost. ord. n. 94/2026)
Con l’ordinanza n. 94 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica contro la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano. Il merito non è stato deciso: in questa fase la Corte ha solo verificato che il conflitto possa essere esaminato.
Il conflitto. Il Senato contesta l’acquisizione, in un procedimento penale a carico di una senatrice, di messaggi di posta elettronica da lei scambiati e di registrazioni occulte di colloqui, effettuate da un privato, ai quali la senatrice aveva partecipato. Contesta anche l’utilizzo di quel materiale per la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo il ricorso, la Procura avrebbe dovuto chiedere prima l’autorizzazione della Camera di appartenenza, come impone l’articolo 68, terzo comma, della Costituzione per le intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza. In mancanza di quella richiesta, il Senato ritiene menomate le proprie attribuzioni.
Che cosa ha controllato la Corte. In questa prima fase la Corte decide in camera di consiglio, senza contraddittorio, e verifica solo i requisiti previsti dall’articolo 37 della legge n. 87 del 1953. Il requisito soggettivo riguarda chi litiga: la Corte ha riconosciuto la legittimazione del Senato, competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che rappresenta quanto alle prerogative dell’articolo 68, e quella della Procura, in quanto titolare dell’esercizio obbligatorio dell’azione penale e delle indagini. Il requisito oggettivo riguarda l’oggetto della lite: esiste materia di conflitto perché si discute della sfera di attribuzioni garantita da una norma costituzionale. La Corte ha precisato che resta impregiudicata ogni ulteriore questione, anche di ammissibilità.
Che cosa resta aperto. Tutto il merito. La Corte non ha detto se le email di un parlamentare e le registrazioni fatte di nascosto da un privato rientrino nelle garanzie dell’articolo 68, terzo comma, né se gli atti compiuti dalla Procura siano validi. Ha solo aperto il giudizio. Ora il ricorso e l’ordinanza devono essere notificati, a cura del Senato, alla Procura di Milano e anche alla Camera dei deputati, perché i due rami del Parlamento hanno la stessa posizione costituzionale rispetto alle questioni di principio da trattare. La notifica va fatta entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza al Senato, con deposito in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Solo dopo, e nel contraddittorio tra le parti, la Corte deciderà se le prerogative parlamentari siano state violate.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/94