Cittadinanza: chi può intervenire davanti alla Consulta (Corte cost. ord. n. 102/2026)
Con l’ordinanza n. 102 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutti gli interventi di soggetti estranei ai processi da cui nascono le questioni. Il merito non è stato deciso: sulla legittimità delle nuove regole in materia di cittadinanza l’ordinanza non contiene alcuna decisione.
Il giudizio. Le questioni sono state sollevate dal Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, con due ordinanze del 6 e del 9 febbraio 2026, poi riunite. Oggetto è l’articolo 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025. Sono censurate le parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e le condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b). I parametri richiamati sono gli articoli 2, 3, 22, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul suo funzionamento.
Chi ha chiesto di intervenire. Una confederazione di associazioni di italiani emigrati, che si dichiara portatrice di un interesse diretto perché la norma inciderebbe sullo status di cittadinanza di una platea molto ampia. Due persone che si dicono discendenti di un cittadino italiano e sostengono di subire una perdita immediata di diritti, con il giudizio costituzionale come unica sede utile per difendersi. Un ulteriore soggetto ha depositato l’atto di intervento l’8 giugno 2026, ritenendo che per quel tipo di intervento non fosse previsto alcun termine.
Perché la Corte ha detto no. Per intervenire nel giudizio incidentale occorre un interesse riferito al rapporto discusso nel processo da cui la questione proviene. La confederazione ha invece un interesse solo indiretto, collegato in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti: la Corte lo aveva già escluso nei giudizi sulle stesse norme provenienti dai Tribunali di Torino e di Mantova. Quanto alle due persone, non basta essere titolari di interessi analoghi a quelli discussi nel processo di origine, o essere parte di un giudizio simile: ammettere il terzo significherebbe consentirgli l’accesso alla Corte senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza da parte del giudice. L’ultimo intervento è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Inammissibile anche una memoria depositata il 22 maggio 2026, dopo l’entrata in vigore delle modifiche alle Norme integrative dell’8 maggio 2026, che riservano quel deposito alle parti costituite e ad altri intervenienti.
Che cosa resta. L’articolo 3-bis resta in vigore e le questioni sollevate dal Tribunale di Campobasso non sono state risolte da questa ordinanza. Chi ritiene di avere diritto alla cittadinanza per discendenza non può rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale: deve agire davanti al giudice ordinario e chiedere a lui di sollevare la questione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/102