Multa COVID a Bolzano: questione inammissibile (Corte cost. n. 97/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 1, comma 36, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4, letto insieme all’articolo 1, comma 6, e all’Allegato A della stessa legge provinciale. Inammissibile vuol dire che la Corte non e’ entrata nel contenuto del dubbio: si e’ fermata prima, per una ragione di procedura.
Le norme in discussione. La legge provinciale del maggio 2020 conteneva misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nella fase di ripresa delle attivita’. L’articolo 1, comma 6, e l’Allegato A prevedevano l’obbligo di usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l’obbligo di distanziamento interpersonale. L’articolo 1, comma 36, stabiliva che il mancato rispetto di quelle misure fosse sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il caso. La Provincia autonoma di Bolzano aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione con cui intimava il pagamento di una sanzione amministrativa di 400 euro per violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19. Nell’atto si dava conto che la persona sanzionata si trovava in un luogo all’aperto, insieme a circa mille presenti, senza indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e senza mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. L’interessato ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace di Bolzano, che l’ha respinta con sentenza 28 marzo 2023, n. 103. La causa e’ quindi proseguita davanti al Tribunale ordinario di Bolzano, prima sezione civile.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Secondo il giudice, la Provincia non poteva dettare quelle regole, perche’ avrebbe invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, prevista dall’articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione. Il giudice ha richiamato l’idea, gia’ affermata in precedenza, che di fronte a malattie molto contagiose diffuse su scala mondiale esistono ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, per una disciplina unitaria a livello nazionale, a tutela dell’eguaglianza nel diritto alla salute. Il Tribunale riteneva la questione rilevante perche’, a suo avviso, le norme provinciali erano la base giuridica dell’ordinanza-ingiunzione, mentre la legge statale sarebbe stata richiamata solo per la misura della sanzione. Se quelle norme fossero cadute, l’atto sarebbe stato annullato per mancanza di una previsione di legge, secondo l’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’eccezione della Provincia. La Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto di dichiarare inammissibili le questioni. Ha sostenuto che la sanzione era stata applicata in base alla sola legge statale e che la disciplina provinciale si limitava a riprodurre obblighi gia’ imposti dallo Stato, operando un semplice rinvio dinamico alle sanzioni statali.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha accolto questa eccezione. Ha letto il testo dell’ordinanza-ingiunzione, prodotta in giudizio dalla Provincia, e ha rilevato che l’atto, dopo aver descritto la violazione, nella parte motiva richiama esclusivamente l’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito. Diversamente da quanto osservato nella sentenza n. 50 del 2024, che riguardava sanzioni differenti, la sanzione contestata davanti al giudice comune e’ stata irrogata facendo applicazione unicamente della legge statale. Il giudice che ha sollevato la questione, quindi, non deve applicare le disposizioni provinciali censurate. Senza questo collegamento tra la norma sospettata e la causa da decidere, che si chiama rilevanza, la Corte non puo’ pronunciarsi.
Cosa cambia in pratica. La Corte non ha detto se la Provincia potesse o no dettare quelle regole sulle mascherine e sul distanziamento: il punto resta aperto. Per chi ha una causa in corso su una multa legata alle misure anti COVID, la decisione indica dove guardare: conta quale norma e’ stata effettivamente applicata nell’atto che infligge la sanzione. Se la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione richiama solo la legge statale, contestare la legge provinciale non serve a far annullare la multa. Il processo davanti al Tribunale di Bolzano prosegue e il giudice decidera’ sull’opposizione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/97