Fermo della nave che non segue le indicazioni SAR (Corte cost. n. 101/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito nella legge n. 173 del 2020, nel testo inserito dal decreto-legge n. 1 del 2023, convertito nella legge n. 15 del 2023. La norma resta in vigore, ma va letta nel senso indicato dalla Corte: la sanzione non si applica quando eseguire l’ordine ricevuto significherebbe violare gli obblighi internazionali di salvataggio.
La norma. La disposizione punisce il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dall’autorita’ nazionale competente per la ricerca e il soccorso in mare, o dalla struttura che coordina il contrasto dell’immigrazione clandestina, oppure che non si uniforma alle loro indicazioni. La sanzione in denaro va da 2.000 a 10.000 euro. Nel testo originario si aggiungeva il fermo amministrativo della nave per venti giorni. Nel frattempo il decreto-legge n. 145 del 2024, convertito nella legge n. 187 del 2024, ha sostituito la durata fissa con un intervallo da dieci a venti giorni.
Il caso. Il Tribunale di Brindisi doveva decidere l’opposizione proposta contro il fermo amministrativo e l’affidamento in custodia di una nave impegnata in operazioni di soccorso. Al comandante era stato contestato di non avere rispettato le indicazioni dell’autorita’ incaricata di coordinare il soccorso, creando situazioni di pericolo. Il giudice ha sospeso il processo e si e’ rivolto alla Corte costituzionale.
I dubbi del giudice. Il Tribunale ha sollevato tre questioni. La prima riguarda la determinatezza della norma: il precetto rinvierebbe in bianco a un ordine di un’autorita’ straniera, spesso non contenuto in un atto formale. La seconda riguarda gli obblighi internazionali: applicare la norma imporrebbe di considerare la Libia un porto sicuro, in contrasto con il divieto di respingimento e di tortura. La terza riguarda la ragionevolezza: il fermo colpirebbe in modo automatico condotte molto diverse tra loro, senza possibilita’ di graduazione.
La determinatezza. La Corte ha riconosciuto che il fermo, pur qualificato come amministrativo, ha natura sostanzialmente punitiva, e ha quindi applicato le garanzie dell’articolo 25 della Costituzione. Ha poi ritenuto la norma sufficientemente precisa. La legge descrive in modo chiaro la condotta dovuta, cioe’ fornire le informazioni e rispettare le indicazioni, e individua con esattezza chi risponde: comandante e armatore. Il richiamo alle indicazioni dell’autorita’ non e’ un rinvio in bianco, perche’ si inserisce nel quadro della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo del 1979. La Corte ha aggiunto che l’inosservanza rileva solo se le indicazioni sono legittime e conformi a quelle regole, e il giudice deve poterlo verificare.
Gli obblighi internazionali. Anche questa questione e’ stata respinta, ma nei sensi indicati in motivazione. Secondo la Corte la norma puo’ e deve essere interpretata in modo compatibile con gli obblighi internazionali. Punto fermo della Convenzione e’ l’individuazione di un porto sicuro, cioe’ di un luogo dove i naufraghi non siano piu’ in pericolo e siano rispettati i diritti fondamentali. Non e’ vincolante un ordine che porti a violare l’obbligo di salvare la vita umana e la sua inosservanza non puo’ essere sanzionata. Spetta al giudice valutare il caso in base a dati specifici, mentre l’amministrazione deve provare gli elementi dell’illecito e la legittimita’ dei provvedimenti.
Automatismo e durata. Sulla ragionevolezza la Corte ha distinto due profili. L’obbligatorieta’ del fermo non e’ irragionevole, perche’ la norma non punisce una inosservanza qualsiasi, ma il rifiuto di collaborare con le autorita’ del soccorso. Sulla durata fissa di venti giorni, invece, la Corte non ha deciso: poiche’ la legge e’ cambiata, gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Brindisi, che dovra’ valutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.
Cosa cambia. La disposizione resta applicabile e il fermo continua a essere previsto. Cambia pero’ il modo di leggerla: non e’ sanzionabile chi non esegue un ordine illegittimo o contrario al dovere di salvare vite, e il giudice deve controllare la legittimita’ delle indicazioni ricevute. Sulla durata del fermo la parola torna al giudice di Brindisi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/101