Carta docente ai supplenti: norme salve sulla copertura (Corte cost. n. 121/2025)
La decisione. Con la sentenza n. 121 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’art. 1, commi 121, 123, 204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107, cioe’ le norme che hanno istituito e finanziato la Carta docente. Il punto era la copertura finanziaria: secondo la Corte, l’obbligo di indicare i mezzi per far fronte alle spese, previsto dall’art. 81 della Costituzione, vincola il legislatore e non il giudice.
Di cosa si parla. La Carta docente e’ un beneficio annuale, in origine di 500 euro, destinato all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti. Serve per acquistare libri, hardware e software, per iscriversi a corsi, per l’ingresso a musei e spettacoli. Nella formulazione del 2015 spettava solo ai docenti di ruolo. Il comma 123 autorizzava una spesa di 381,137 milioni di euro all’anno dal 2015, calcolata sul numero degli insegnanti a tempo indeterminato.
Come e’ cambiato il quadro. Con ordinanza del 18 maggio 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che riservare il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato contrasta con l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29961 del 2023, ha poi fissato i principi applicativi: la Carta spetta anche ai docenti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attivita’ didattiche, senza che rilevi la mancata presentazione della domanda a suo tempo.
Il caso concreto. Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, doveva decidere sei cause promosse da insegnanti assunti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017 al 2023. Chiedevano il riconoscimento del diritto alla Carta e la condanna del Ministero ad accreditare 500 euro per ogni anno scolastico. Il giudice riteneva di dover accogliere i ricorsi, ma osservava che quelle condanne producevano una spesa superiore a quella autorizzata.
Il dubbio del giudice. Secondo il Tribunale la platea degli aventi diritto sarebbe salita, negli ultimi cinque anni, da 3.602.027 a 4.775.038 unita’, con una maggiore spesa annua stimata tra 80 e 110 milioni di euro. Lo stanziamento, pero’, non era mai stato adeguato, salvo un intervento limitato al 2023. Il giudice ha quindi chiesto di dichiarare illegittime le norme oppure di rideterminare l’importo spettante a ciascun docente.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha prima respinto le eccezioni del Governo sull’ammissibilita’ e ha escluso che le modifiche introdotte per il 2025 imponessero di restituire gli atti al giudice, perche’ non retroattive. Nel merito ha affermato che il principio di copertura finanziaria e’ un vincolo per chi fa le leggi, non per chi le applica. Il giudice del lavoro deve accertare il diritto e condannare il Ministero, anche per assicurare il primato del diritto dell’Unione europea. Copertura delle spese ed equilibrio di bilancio, ricorda la Corte, sono due facce della stessa medaglia, ma riguardano l’attivita’ legislativa.
La Corte aggiunge che l’ordinamento prevede gia’ strumenti per gestire l’aumento di spesa che deriva dalle decisioni dei giudici: l’art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009 impegna il Ministro dell’economia ad assumere iniziative legislative; l’art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 impone una relazione al Parlamento. Il pagamento delle condanne segue l’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, che fissa in centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo il termine per completare le procedure.
Cosa cambia in pratica. Le norme sulla Carta docente restano in vigore e l’importo non e’ stato ridotto dalla Corte. Il docente non di ruolo con incarico annuale che rientra nei criteri fissati dalla Cassazione conserva il diritto al beneficio, e il giudice non puo’ respingere la domanda invocando l’insufficienza dei fondi. La Corte ricorda inoltre che, dal 2025, la legge n. 207 del 2024 ha esteso la Carta al personale docente non di ruolo con incarichi di supplenza annuali, ha sostituito l’importo fisso con un tetto massimo e ha aumentato lo stanziamento di 60 milioni di euro l’anno.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/121