Notifica ad AdER: nulla se eseguita presso l’Avvocatura dello Stato (Cass. civ. Sez. V n. 23903/2026)
Principi di diritto (Massima)
La rappresentanza di Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi davanti alla Corte di cassazione non comporta automaticamente la legittimazione dell’Avvocatura a ricevere le notificazioni destinate all’Ente. La notifica del ricorso eseguita presso l’Avvocatura dello Stato è pertanto invalida quando Agenzia delle Entrate-Riscossione non sia costituita e non sia intervenuta alcuna sanatoria. Il vizio integra una nullità, sanabile mediante costituzione spontanea dell’Ente oppure mediante rinnovazione della notificazione presso la sede di AdER o al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
Il Fatto
Un contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa all’imposta dovuta per la registrazione di un atto giudiziario. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso per mancata notifica dell’atto prodromico. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva invece accolto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo valida la notificazione dell’atto presupposto e infondate le ulteriori censure.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. La notifica del ricorso a quest’ultima era stata eseguita telematicamente presso l’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta preliminarmente l’eccezione di nullità della notificazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, che consente ad Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nonché il protocollo d’intesa del 22 giugno 2017, che contempla tale patrocinio nelle controversie dinanzi alla Corte di cassazione.
Questa previsione, tuttavia, non comporta che l’Avvocatura dello Stato sia automaticamente domiciliataria dell’Ente ai fini della ricezione delle notificazioni. La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 15911/2021, che ha rimeditato il precedente orientamento e ha chiarito la peculiarità del patrocinio di AdER rispetto alle ordinarie ipotesi di rappresentanza obbligatoria delle amministrazioni statali.
La rappresentanza dell’Agenzia da parte dell’Avvocatura non è quindi configurabile in termini di esclusività. Per tale ragione non trova automatica applicazione il regime previsto per le notificazioni alle amministrazioni dello Stato assistite obbligatoriamente dall’Avvocatura erariale.
La notificazione eseguita in modo non corretto non è però inesistente. Secondo il principio richiamato dalla Corte, il vizio determina una nullità suscettibile di sanatoria. La sanatoria può derivare dalla spontanea costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure dalla rinnovazione della notificazione.
Nel caso concreto AdER non si era costituita, sicché nessun effetto sanante si era prodotto. La Corte dispone pertanto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso direttamente nei confronti dell’Agenzia, presso la sua sede oppure al suo indirizzo PEC, assegnando al ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione viene rinviata a nuovo ruolo.
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