Reintegra poi riformata: restano gli obblighi sorti durante il rapporto ripristinato (Cass. civ. Sez. L n. 23919/2026)
Principi di diritto (Massima)
La riforma della sentenza che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento produce l’effetto espansivo esterno previsto dall’art. 336, comma 2, c.p.c. sulle conseguenze direttamente dipendenti da quella pronuncia, compresi l’ordine di ripristino del rapporto e l’obbligo risarcitorio. Se, tuttavia, il datore abbia effettivamente ricostituito il rapporto ed esercitato medio tempore i poteri tipici della subordinazione, la successiva riforma non cancella gli obblighi sorti durante tale periodo né gli atti di concreta gestione datoriale. Restano quindi fermi gli obblighi retributivi derivanti dal rapporto temporaneamente ripristinato, secondo l’art. 2126 c.c.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dopo una pronuncia che aveva dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo e disposto la reintegrazione, avevano ottenuto decreti ingiuntivi per le retribuzioni maturate nel periodo successivo. Il datore aveva formalmente ripristinato i rapporti, richiamando i dipendenti in servizio e destinandoli a una diversa sede. I relativi trasferimenti erano stati successivamente dichiarati illegittimi.
Una successiva sentenza d’appello aveva però riconosciuto la legittimità dei licenziamenti originari. La Corte d’Appello, nel distinto giudizio sulle somme percepite, aveva ritenuto che la caducazione del titolo di reintegra imponesse ai lavoratori la restituzione delle somme ricevute. Questi hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue gli effetti direttamente dipendenti dalla sentenza di reintegra dagli effetti prodotti dall’effettiva ricostituzione del rapporto. L’art. 336, comma 2, c.p.c. determina l’immediata caducazione della sentenza riformata e propaga i propri effetti agli atti da essa dipendenti, senza necessità del passaggio in giudicato della decisione di riforma.
La riforma della pronuncia di illegittimità del licenziamento restituisce quindi al recesso originario efficacia estintiva ex tunc e travolge l’ordine giudiziale di reintegrazione. Sono inoltre ripetibili le somme corrisposte a titolo risarcitorio esclusivamente in forza della declaratoria di illegittimità successivamente riformata.
Diversa è però l’ipotesi in cui il rapporto sia stato effettivamente ricostituito. Nel caso concreto il datore aveva richiamato i lavoratori, indicato la sede di lavoro ed esercitato poteri direttivi e disciplinari. Si era quindi realizzata una concreta gestione dei rapporti, con riattivazione dei reciproci diritti e obblighi propri del lavoro subordinato.
Secondo la Corte, l’effetto espansivo dell’art. 336 c.p.c. non può cancellare tali vicende. Gli atti di gestione datoriale sono soltanto indirettamente collegati alla pronuncia di reintegra e restano sottoposti alla disciplina imperativa del rapporto di lavoro. La successiva riforma non può neppure eliminare retroattivamente l’eventuale illegittimità delle condotte poste in essere dal datore durante il periodo di effettivo ripristino.
Restano pertanto fermi gli obblighi sorti in quel periodo, compreso quello retributivo regolato dall’art. 2126 c.c. La Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se i lavoratori avessero diritto a trattenere le somme corrisposte, anche sul piano risarcitorio, in relazione all’illegittimo esercizio dei poteri organizzativi datoriali. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.