Opposizione contributiva parzialmente accolta: alle spese decide la pubblica udienza (Cass. civ. Sez. L n. 24169 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione a cartella di pagamento o avviso di addebito previdenziale accolta soltanto in parte, si pone la questione se la riduzione della pretesa contributiva integri una soccombenza reciproca tale da consentire, oltre alla compensazione, anche la condanna dell’opponente al pagamento di una parte delle spese. Le Sezioni Unite hanno escluso la soccombenza reciproca quando un’unica domanda articolata in un solo capo sia accolta in misura soltanto ridotta, ammettendo in tal caso esclusivamente la compensazione totale o parziale. La specifica applicazione di tale principio alle opposizioni previdenziali presenta tuttavia profili di rilevanza nomofilattica che giustificano la trattazione in pubblica udienza.
Il Fatto
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento con la quale l’INPS chiedeva contributi previdenziali sulla base dell’accertata natura subordinata di un rapporto di lavoro. Dopo un primo rigetto dell’opposizione, la Cassazione aveva cassato la decisione per la mancata ammissione di un documento ritenuto indispensabile.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello aveva riconosciuto l’esistenza del rapporto subordinato soltanto per una parte del periodo contestato, dichiarando non dovuti i contributi relativi al periodo successivo. In ragione della riduzione della pretesa, aveva compensato per metà le spese dell’intero giudizio e condannato la società al pagamento della restante metà in favore dell’INPS. La società ricorreva nuovamente per cassazione, censurando anche tale regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione individua come questione centrale se, in caso di accoglimento soltanto parziale dell’opposizione a una cartella o a un avviso di addebito, possa configurarsi una soccombenza reciproca idonea non soltanto a giustificare la compensazione, ma anche a fondare una condanna dell’opponente al pagamento della restante quota delle spese.
La Corte ricostruisce i due orientamenti formatisi in materia. Secondo un primo indirizzo, quando una parte ottiene comunque un risultato favorevole, anche quantitativamente inferiore alla pretesa originaria, può essere disposta la compensazione delle spese ma non la sua condanna a rimborsare quelle sostenute dalla controparte. Un diverso orientamento considera invece configurabile la soccombenza reciproca anche quando un’unica domanda venga accolta soltanto in parte sotto il profilo quantitativo.
La questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite n. 32061/2022, che hanno circoscritto la soccombenza reciproca alla presenza di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi, alcuni accolti e altri respinti. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un solo capo non consente invece di condannare la parte comunque vittoriosa alle spese della controparte, potendo giustificare soltanto la compensazione totale o parziale.
La peculiarità delle opposizioni previdenziali consiste però nella struttura sostanziale della controversia. Pur essendo formalmente il debitore a promuovere il giudizio, la pretesa viene azionata dall’ente mediante cartella o avviso di addebito. Occorre quindi stabilire se una cartella contenente più distinte posizioni contributive equivalga a una pluralità di domande, oppure costituisca un’unica pretesa il cui accoglimento soltanto parziale non determina soccombenza reciproca.
La Corte rileva che identica questione è già stata rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza interlocutoria n. 11210/2026. Per la complessità e la rilevanza nomofilattica del problema, ritiene pertanto non adeguata la trattazione camerale e dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, senza pronunciarsi definitivamente sul ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.