Opzione tra NASpI e assegno di invalidità: insussistenza di un termine di decadenza (Cass. civ. Sez. Lav. n. 5414/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di opzione tra l’indennità NASpI e l’assegno ordinario di invalidità, riconosciuto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2011, non è soggetto a termine di decadenza, non essendo espressamente previsto dalla legge né desumibile dalla natura alternativa delle corrispondenti obbligazioni, che va esclusa in mancanza dell’originario concorso delle due prestazioni. L’eventuale termine fissato con circolare dell’ente previdenziale non è vincolante, non potendo un atto amministrativo introdurre una decadenza non prevista dalla legge.
Il Fatto
Un lavoratore, già in godimento dell’assegno ordinario di invalidità, ha chiesto all’INPS il pagamento della prestazione di disoccupazione NASpI, presentando domanda amministrativa in data 26 giugno 2018. L’ente previdenziale ha negato la prestazione, sostenendo che il diritto di opzione tra le due prestazioni avrebbe dovuto essere esercitato contestualmente alla presentazione della domanda amministrativa, come stabilito dalla circolare INPS n. 138 del 2011, e che l’esercizio tardivo dell’opzione comportava la perdita del diritto di scelta. Il Tribunale di Vicenza e la Corte d’Appello di Venezia hanno accolto la domanda del lavoratore. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, richiamando il principio affermato in una recente pronuncia della stessa Sezione (Cass. n. 4724/2025). Ha osservato che la legge, e in particolare il d.lgs. n. 22/2015, non prevede alcun termine per l’esercizio dell’opzione. L’ipotesi del lavoratore che, già in godimento dell’assegno di invalidità, maturi il diritto alla NASpI non è disciplinata dalla legge ordinaria, ma trova fondamento nella pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa nella parte in cui non prevedeva tale diritto di opzione.
La Corte ha ribadito che le norme che dettano decadenze sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, e che nessun termine di decadenza può essere introdotto con una circolare, che è un mero atto interpretativo non vincolante. Il termine previsto dalla circolare INPS n. 138 del 2011 non può trovare fondamento nell’art. 1287 c.c. (che disciplina le obbligazioni alternative), perché l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità NASpI non sono qualificabili come obbligazioni alternative. L’obbligazione alternativa, infatti, presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo, mentre nel caso di specie l’obbligazione non presenta tali caratteristiche, non essendo le due prestazioni originariamente concorrenti.
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