Cassazione disciplinare: inammissibilità per difetto di difensore e carenza di provvedimento (Cass. civ. Sez. Un. n. 5552/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia disciplinare dei magistrati, ai sensi del d.lgs. n. 109/2006, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571 e 613 c.p.p., e non può essere proposto personalmente dalla parte. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il decreto decisorio che lo definisce non costituiscono provvedimenti disciplinari suscettibili di impugnazione dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, qualora non sia dedotta una violazione di norme disciplinari, vertendo invece su una questione di dispensa dal servizio per infermità.
Il Fatto
Un magistrato, dispensato dal servizio per decorso del termine massimo di aspettativa per infermità, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che è stato respinto con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 2019. Il magistrato ha quindi chiesto alla Corte di cassazione di ricevere il suo ricorso per revocazione come impugnazione avverso un provvedimento disciplinare abnorme, presentandolo personalmente, senza l’assistenza di un difensore.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno rilevato che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il decreto decisorio che lo definisce non sono provvedimenti disciplinari, trattandosi di una decisione sulla dispensa dal servizio per infermità, non di un provvedimento disciplinare. La Corte ha escluso la possibilità di riconoscere la natura disciplinare dell’atto impugnato, in assenza di censure relative a violazioni di norme disciplinari.
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal magistrato, in violazione dell’art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103/2017, che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Tale requisito si applica a tutti i ricorsi per cassazione in materia disciplinare, anche se il provvedimento impugnato è anteriore alla modifica legislativa, essendo la normativa processuale di immediata applicazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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