Verbale ispettivo e indennità sostitutiva di ferie: valore probatorio e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lav. n. 5694/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di verbale ispettivo redatto dagli ispettori del lavoro, la piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, o che egli dichiara di aver conosciuto senza alcun margine di apprezzamento. Non fanno fede privilegiata le valutazioni e le conclusioni cui l’ispettore pervenga all’esito dell’esame di documenti aziendali, quando tali documenti non siano stati acquisiti al processo e la relativa attestazione si risolva in un giudizio critico non assistito da efficacia probatoria diretta. In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, il lavoratore che agisce per ottenerla ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
Il Fatto
La lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute, sulla base di un verbale dell’Ispettorato del Lavoro che quantificava in 94 giorni le ferie non fruite. Il datore di lavoro ha proposto opposizione al decreto. Il Tribunale di Agrigento ha rigettato l’opposizione, ritenendo che il verbale ispettivo facesse piena prova fino a querela di falso. La Corte d’Appello di Palermo, in riforma, ha accolto l’appello del datore di lavoro, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la lavoratrice alla restituzione di quanto percepito, ritenendo che il verbale ispettivo non potesse essere considerato prova privilegiata delle ferie non godute, in quanto gli ispettori avevano fondato il loro accertamento su “elenchi riepilogativi mensili” non acquisiti al processo. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto infondata la censura relativa al valore probatorio del verbale ispettivo. Ha richiamato il principio (Cass., Sez. Un., n. 916/1996) secondo cui la piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nel caso di specie, l’affermazione contenuta nel verbale circa il numero di giorni di ferie non goduti (94) non costituiva un fatto percepito direttamente dall’ispettore, ma una valutazione compiuta dagli stessi in base all’esame di documenti aziendali (elenchi riepilogativi mensili) che non erano stati prodotti in giudizio. La Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che tale parte del verbale non potesse essere assistita da efficacia probatoria privilegiata, potendo essere valutata come un mero apprezzamento critico.
La Corte ha dichiarato infondato anche il secondo motivo, relativo all’onere della prova, ribadendo che il lavoratore che agisce per l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato tale principio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, rilevando che la ricorrente, in realtà, censurava l’apprezzamento probatorio, lamentando essenzialmente l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non la sua mancanza o il suo carattere apparente. La Corte ha infine rigettato il quarto motivo sulle spese, confermando la condanna della lavoratrice soccombente.
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