Ingiuria: le tabelle sulla diffamazione non possono sostituire la liquidazione equitativa (Cass. civ. n. 14139/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il danno non patrimoniale derivante da ingiuria deve essere liquidato equitativamente sulla base delle concrete caratteristiche dell’offesa, delle modalità del fatto, dei soggetti coinvolti, della gravità e della diffusività dell’episodio.
I criteri tabellari elaborati per la diffamazione a mezzo stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa non sono direttamente applicabili all’ingiuria, neppure quando l’offesa sia pronunciata alla presenza di più persone. Le peculiarità delle due fattispecie impediscono, di regola, una loro automatica assimilazione.
Il giudice può richiamare criteri elaborati per fattispecie diverse esclusivamente come base orientativa del giudizio equitativo, ma deve spiegare le ragioni dell’analogia e valutare puntualmente tutti gli elementi concreti del caso, indicando il peso attribuito a ciascuno di essi. Una liquidazione costruita su parametri privi di effettiva connessione con la fattispecie integra una non corretta applicazione del giudizio equitativo.
Il Fatto
Un soggetto agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno derivante da espressioni offensive pronunciate nei suoi confronti durante un’udienza civile. Il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava il danno in misura contenuta. La Corte d’appello, accogliendo il gravame principale del danneggiato, aumentava sensibilmente la somma riconosciuta, qualificando la condotta come ingiuria commessa alla presenza di più persone.
Per determinare il danno, la Corte territoriale utilizzava i criteri orientativi elaborati dall’Osservatorio del Tribunale di Milano per la diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa, assimilando l’episodio a una diffamazione di modesta gravità. La responsabile ricorreva per cassazione contestando, tra l’altro, proprio l’utilizzazione di tali parametri per una fattispecie di ingiuria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che le tabelle elaborate per il danno da diffamazione non costituiscono fonte normativa e non vincolano il giudice. Esse possono essere utilizzate come strumento orientativo nell’ambito della liquidazione equitativa, ma la natura stessa del danno all’onore e alla reputazione impone particolare cautela, poiché le singole fattispecie presentano una variabilità molto maggiore rispetto a danni più agevolmente standardizzabili.
Questa esigenza è ancora più marcata nell’ingiuria. La diffamazione a mezzo stampa o mediante mezzi di comunicazione di massa presenta elementi tendenzialmente omogenei, legati soprattutto alla diffusione dell’offesa. Nell’ingiuria, invece, assumono rilievo decisivo le modalità specifiche dell’episodio, il contesto, i rapporti tra i soggetti, il numero e la qualità dei presenti, l’intensità dell’offesa e le concrete conseguenze sulla persona lesa. Tali elementi non sono normalmente riconducibili a un sistema tabellare uniforme.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva assimilato l’ingiuria a una diffamazione di modesta gravità facendo riferimento a parametri quali notorietà dell’autore, diffusione del mezzo, spazio della notizia e risonanza mediatica, elementi propri della diffamazione e privi di effettiva pertinenza rispetto all’offesa pronunciata durante un’udienza. La motivazione non consentiva quindi di ricostruire il percorso equitativo seguito né il peso attribuito alle circostanze concretamente rilevanti. La Cassazione accoglie il motivo relativo alla liquidazione, cassa la sentenza sul punto e rinvia alla Corte d’appello affinché proceda a una nuova valutazione equitativa specificamente calibrata sull’ingiuria oggetto del giudizio.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.