Principi di diritto (Massima)
L’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., nel prevedere che i singoli condomini partecipanti al supercondominio possano intervenire in assemblea a mezzo di un rappresentante, non consente l’introduzione di limiti soggettivi alla nomina del rappresentante, essendo la delega un diritto del condomino e dovendo il rappresentante limitarsi a esprimere la volontà della compagine condominiale secondo le regole del mandato.
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni di cui agli artt. 63, 66, 67 e 69 disp. att. c.c., ai sensi dell’art. 72 disp. att. c.c., sicché le clausole che introducono ipotesi di ineleggibilità alla nomina dei rappresentanti di palazzina (quali limitazioni basate sulla parentela, sull’appartenenza o meno alla compagine dei proprietari, o sulla pendenza di giudizi con il Condominio) sono illegittime.
Il limite al potere di delega previsto dall’art. 67, primo comma, disp. att. c.c. (non più di un quinto dei condomini) è di tipo numerico e ha lo scopo di garantire la collegialità delle assemblee, non potendosi estendere a limitazioni soggettive non previste dalla legge.
La delibera sostitutiva di quella impugnata, se ha un contenuto meramente confermativo e non rimuove il vizio invalidante, non determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 2377, ultimo comma, c.c., applicabile per analogia.
Il rigetto di un’eccezione processuale non integra gli estremi di una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
Il Fatto
Il Supercondominio impugnò la sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 596 del 2021, che aveva rigettato il suo appello e confermato la decisione del Tribunale di Messina. Quest’ultimo aveva dichiarato inefficaci le delibere assembleari del 30 gennaio 2015 e del 15 aprile 2015, con le quali era stato modificato il Regolamento del Supercondominio introducendo limiti all’eleggibilità dei rappresentanti di palazzina (divieto di nomina per i condomini che fossero parenti di dipendenti del Supercondominio, che non fossero proprietari di un’unità immobiliare, o che avessero contenziosi in corso con il Supercondominio).
Il Supercondominio, con il ricorso, sosteneva la carenza di interesse ad agire degli originari attori, la cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza di nuove delibere, e la legittimità delle clausole regolamentari, che riteneva analoghe ai requisiti di eleggibilità dell’amministratore di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c. I condomini controricorrenti resistevano al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando infondati i primi due motivi (sulla carenza di interesse e sulla cessazione della materia del contendere). La Corte osserva che la sopravvenuta delibera sostitutiva, per determinare la cessazione della materia del contendere, deve essere adottata in conformità alla legge e rimuovere il vizio invalidante; se invece ha un contenuto meramente confermativo, non smentisce l’utilità della sentenza da rendere, come già affermato da Cass., Sez. 2, ord. n. 16397 del 2025. Nella specie, le delibere successive hanno tutte confermato i criteri di ineleggibilità, senza rimuovere il vizio, sicché non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il terzo motivo, con cui si deduceva la legittimità delle clausole, è infondato. La Corte richiama l’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c., che regola la partecipazione dei singoli condomini all’assemblea del supercondominio per il tramite di un rappresentante, il quale è un mero portatore degli interessi della collettività che gli ha conferito la delega e svolge la sua attività in un rapporto di mandato. L’art. 72 disp. att. c.c. vieta ai regolamenti di derogare alle disposizioni degli artt. 63, 66, 67 e 69 disp. att. c.c. L’unico limite normativamente previsto al potere di delega è di tipo numerico (non più di un quinto dei condomini, art. 67, comma 1, disp. att. c.c.) e l’unico divieto soggettivo è quello di conferire delega all’amministratore, a tutela del conflitto di interessi. Le limitazioni soggettive introdotte dalle delibere (parentela, mancata titolarità di immobili, contenzioso in corso) non sono previste dalla legge e ledono il diritto del condomino di scegliere liberamente il proprio rappresentante, nonché il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nella parte in cui subordinano la possibilità di essere nominati rappresentanti alla rinuncia a un giudizio in corso. Tali clausole sono pertanto illegittime.
Il quarto motivo, sulla condanna alle spese, è infondato. Il rigetto di un’eccezione processuale non integra una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese, e la valutazione delle proporzioni della soccombenza rientra nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 2149/2014). Il ricorso è rigettato, con condanna del Supercondominio al pagamento delle spese processuali.
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