Notifica fiscale via PEC: necessaria la prova della raccomandata informativa (Cass. civ. n. 14584/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la notificazione di un atto impositivo a mezzo PEC non va a buon fine perché la casella del destinatario è satura oppure perché l’indirizzo risulta invalido o inattivo, l’Amministrazione procede mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata prevista dalla legge e pubblicazione del relativo avviso per quindici giorni.
In tale ipotesi, ai fini della validità della notificazione, è necessario che l’Amministrazione dia inoltre notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. Non è richiesta la prova della ricezione della raccomandata informativa, ma deve essere provata la sua spedizione, qualora il contribuente contesti la regolarità del procedimento notificatorio.
La notificazione si perfeziona per il destinatario con il decorso del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso, ma la spedizione della raccomandata informativa costituisce comunque un adempimento necessario alla validità della procedura prevista dall’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973.
Il Fatto
Una società impugnava due intimazioni di pagamento contestando, tra l’altro, la regolarità della notificazione delle cartelle presupposte. I tentativi di notifica mediante PEC avevano avuto esito negativo perché l’indirizzo risultava non valido. L’agente della riscossione aveva quindi proceduto al deposito telematico degli atti e alla pubblicazione dei relativi avvisi secondo la procedura prevista dalla normativa applicabile.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado riteneva tuttavia irregolare la notificazione, rilevando la mancata produzione della raccomandata informativa con ricevuta di ritorno. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione sostenendo che la legge non richiedesse né la notifica postale sostitutiva né la prova della ricezione della raccomandata informativa, essendo sufficiente il deposito telematico seguito dalla pubblicazione dell’avviso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce il procedimento previsto dall’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600/1973. Se la casella PEC è satura, dopo un primo tentativo deve esserne effettuato un secondo decorso il termine previsto dalla norma. Se anche questo fallisce, oppure se l’indirizzo risulta invalido o inattivo, la notificazione prosegue mediante deposito telematico dell’atto e pubblicazione dell’avviso per quindici giorni. In aggiunta, l’Ufficio deve informare il destinatario dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata.
La Corte corregge però la motivazione del giudice tributario nella parte in cui aveva richiesto la prova della ricezione della raccomandata. La norma non pretende infatti una raccomandata con avviso di ricevimento: è sufficiente una raccomandata semplice e, in caso di contestazione, l’Amministrazione deve dimostrarne la spedizione. La ricezione non condiziona invece il perfezionamento della notificazione, che per il destinatario avviene con il decorso dei quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
Questa precisazione non conduce tuttavia all’accoglimento del ricorso. Nel caso concreto l’Amministrazione non aveva fornito neppure la prova della spedizione della raccomandata informativa. Tale omissione incide sulla validità del procedimento notificatorio, pur non essendo necessaria la prova dell’effettiva consegna al contribuente. La Cassazione rigetta pertanto il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata sul solo profilo relativo alla ricevuta di ritorno.
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Nota della Redazione
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