Principi di diritto (Massima)
In tema di usucapione, l’erede, che durante la convivenza coniugale aveva detenuto il bene per conto del defunto, non deve provare l’interversione della detenzione in possesso ai sensi dell’art. 1141, comma 2, c.c., per giovarsi del possesso del de cuius, poiché la sua qualità di successore a titolo universale gli consente di unire il possesso del dante causa al proprio, ai sensi dell’art. 1146, comma 1, c.c., indipendentemente dalla posizione detentiva precedentemente rivestita.
La qualità di erede prevale sulla precedente posizione di detentore, e l’interversione del possesso, di cui all’art. 1141, comma 2, c.c., è necessaria solo quando si succede a un detentore, non quando si succede a un possessore.
Il contratto di vendita di cosa futura, cui acceda la consegna anticipata del bene in corso di costruzione, trasferisce al promissario acquirente, al momento del completamento dell’opera, non solo la proprietà ma anche il possesso animo domini, essendo la consegna, in quanto atto neutro o negozio astratto, idonea ad anticipare il trasferimento del possesso anche in presenza di un titolo con effetti meramente obbligatori, quando la convenzione sia in funzione di un comune proposito di trasferimento della proprietà.
Il Fatto
Il ricorrente convenne in giudizio la moglie del suo promissario acquirente, chiedendo il rilascio di un immobile e il pagamento di un’indennità di occupazione, sostenendo che l’occupazione era stata concordata nel 1980 a titolo di locazione, in vista di una futura vendita. La convenuta, in via riconvenzionale, domandò l’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione, sostenendo di aver posseduto l’immobile in modo continuativo, pacifico e palese sin dal 1982.
Il Tribunale di Bergamo rigettò le domande dell’attore e accolse la domanda di usucapione della convenuta. La Corte d’Appello di Brescia confermò la decisione, ritenendo che il contratto concluso tra l’attore e il marito della convenuta non fosse opponibile a quest’ultima. La Cassazione, con sentenza n. 24479 del 2017, cassò con rinvio, affidando al giudice del rinvio il compito di qualificare il contratto e valutare il titolo della relazione di fatto del marito con l’immobile. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Brescia rigettò sia la domanda di usucapione della convenuta (ritenendo che, fino al decesso del marito, la sua relazione con il bene fosse mera detenzione qualificata, e che, essendo il marito deceduto prima del decorso del ventennio, la moglie non potesse far valere la successione nel suo possesso) sia la domanda di rilascio dell’attore (accertando che l’accordo era una vendita di cosa futura e che l’attore non era più proprietario). La convenuta propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie l’unico motivo di ricorso, ritenendolo fondato. La Corte esamina la questione centrale: se la moglie, che durante la convivenza coniugale aveva detenuto il bene per conto del marito, debba provare l’interversione del possesso ex art. 1141, comma 2, c.c., per poter unire il possesso del marito al proprio, ai sensi dell’art. 1146, comma 1, c.c. La Corte chiarisce che la risposta è negativa. L’art. 1146, comma 1, c.c., disciplina la successione nel possesso dell’erede, consentendo a quest’ultimo di continuare il possesso del defunto senza soluzione di continuità. La posizione di detentore che l’erede poteva avere durante la convivenza è irrilevante, poiché la qualità di erede prevale sulla precedente posizione di detentore. L’interversione del possesso, di cui all’art. 1141, comma 2, c.c., è necessaria solo quando si succede a un detentore, non quando si succede a un possessore.
La Corte rileva che la Corte d’Appello di Brescia, dopo il rinvio, aveva qualificato il contratto come vendita di cosa futura e aveva affermato che il marito, al completamento dell’immobile, ne era divenuto proprietario e possessore. Tuttavia, la Corte territoriale ha poi erroneamente applicato l’art. 1141, comma 2, c.c., anziché l’art. 1146, comma 1, c.c., richiedendo alla moglie la prova dell’interversione del possesso. La Corte di cassazione richiama il principio secondo cui, quando la consegna anticipata del bene accede a un contratto di vendita di cosa futura, la consegna stessa è idonea a trasferire il possesso animo domini in capo al promissario acquirente, anche se il titolo ha effetti meramente obbligatori, purché la convenzione sia finalizzata al trasferimento della proprietà e la consegna sia vista come anticipazione dell’effetto reale finale. Il marito, quindi, era possessore esclusivo “animo domini” dal momento della venuta ad esistenza dell’immobile.
Di conseguenza, la moglie, quale erede del marito, continua ex art. 1146, comma 1, c.c. il possesso del de cuius con effetto dall’apertura della successione, senza necessità di provare l’interversione del possesso. La Corte, pertanto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, affinché accerti la data di venuta ad esistenza del bene, dalla quale decorre il termine ventennale utile per l’usucapione prima dell’atto introduttivo del 2006.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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