Sanzioni amministrative: dubbio sulla responsabilità solidale dell’ente per diverso autore (Cass. civ. n. 14894/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza non definisce la questione relativa alla responsabilità solidale dell’ente ai sensi dell’art. 6, comma 3, l. n. 689/1981, ma ne ravvisa la particolare importanza e dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite.
La questione concerne la possibilità di mantenere la sanzione pecuniaria nei confronti dell’ente quando sia stata esclusa, per mancanza dell’elemento soggettivo, la responsabilità della persona fisica originariamente individuata e sanzionata come autore della violazione, ma il giudice accerti che l’illecito è imputabile a un diverso soggetto del cui operato l’ente dovrebbe comunque rispondere.
Il Collegio pone inoltre il problema della permanenza dell’identità del fatto contestato quando il diverso autore eserciti funzioni e compiti differenti rispetto al soggetto originariamente incolpato, nonché della compatibilità di tale accertamento con il principio di immutabilità della contestazione e con il diritto di difesa dell’ente.
Il Fatto
Un’Azienda ospedaliera e il suo Direttore generale proponevano opposizione contro numerose ordinanze-ingiunzioni irrogate per irregolarità nella gestione documentale dello smaltimento dei rifiuti. Il Tribunale annullava le sanzioni nei confronti del Direttore generale per carenza dell’elemento soggettivo, individuando tuttavia nel Direttore sanitario il soggetto responsabile delle attività di controllo e sorveglianza relative alla gestione dei rifiuti. Non veniva invece adottata una specifica statuizione sulla sanzione irrogata all’Azienda.
La Corte d’appello annullava le ingiunzioni anche nei confronti dell’ente, ritenendo che la responsabilità solidale dell’Azienda non potesse sopravvivere all’accertata assenza di responsabilità della persona fisica alla quale l’illecito era stato originariamente contestato. La Provincia ricorreva per cassazione sostenendo che la responsabilità dell’ente fosse autonoma e potesse permanere in presenza dell’accertata responsabilità di un diverso dipendente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricostruisce l’orientamento secondo cui la responsabilità solidale dell’ente prevista dall’art. 6 l. n. 689/1981 presenta autonomia rispetto a quella dell’autore materiale e può operare anche quando quest’ultimo non sia stato identificato. La responsabilità dell’ente presuppone tuttavia sempre l’esistenza di un illecito amministrativo completo dei suoi elementi oggettivi e soggettivi, poiché si configura come responsabilità per fatto altrui e conserva quindi un necessario collegamento genetico con la condotta di una persona fisica.
Il Collegio rileva che la fattispecie presenta un problema ulteriore rispetto al caso dell’autore non identificato. Qui la persona inizialmente indicata come responsabile era stata individuata, aveva ricevuto la contestazione ed era stata sanzionata, ma la sua responsabilità era stata successivamente esclusa per assenza di colpa. Il giudice aveva invece individuato la responsabilità di un diverso soggetto, titolare di funzioni differenti e mai destinatario dell’originaria contestazione. Si pone quindi il problema se la responsabilità solidale dell’ente possa essere confermata sulla base di una condotta soggettivamente diversa da quella formalmente contestata.
Secondo l’ordinanza, la diversità delle funzioni dei due soggetti può incidere sul contenuto dei doveri, sul livello di diligenza richiesto e sulla stessa conformazione materiale della condotta illecita, con possibili conseguenze sull’identità tra fatto contestato e fatto accertato e sulle garanzie difensive dell’ente. Per tale ragione la Seconda Sezione non assume una soluzione definitiva, ma rimette al Primo Presidente la valutazione sull’opportunità di investire le Sezioni Unite delle questioni relative alla permanenza della responsabilità solidale, all’immutabilità della contestazione e all’assimilabilità della fattispecie al caso dell’autore non identificato.
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