Pubblicità sui silos: regime speciale solo per il marchio del fabbricante (Cass. civ. n. 15043/2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale prevista dal D.M. 26 luglio 2012 per l’imposta comunale sulla pubblicità relativa alle gru mobili, alle gru a torre e alle macchine da cantiere riguarda esclusivamente il marchio di fabbrica apposto dall’impresa produttrice del bene.
La mera qualificazione del bene come macchina da cantiere non è sufficiente ad attrarre ogni messaggio pubblicitario apposto su di esso nel regime speciale. Se il segno esposto non costituisce il marchio di fabbrica del produttore della macchina, trova applicazione la disciplina generale dell’imposta sulla pubblicità prevista dal d.lgs. n. 507/1993.
Ai fini dell’individuazione del Comune titolare della potestà impositiva è quindi necessario accertare se vi sia coincidenza tra il titolare del marchio esposto e il fabbricante del bene sul quale il marchio è apposto.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità emetteva un avviso nei confronti di una società per l’esposizione del proprio marchio su silos contenenti prodotti per l’edilizia collocati in cantieri situati nel territorio comunale. La contribuente sosteneva che i silos fossero assimilabili alle macchine da cantiere contemplate dal D.M. 26 luglio 2012 e che l’imposta fosse quindi dovuta esclusivamente al Comune nel quale aveva sede la società.
I giudici tributari accoglievano tale impostazione, valorizzando anche alcuni chiarimenti ministeriali che assimilavano i silos alle attrezzature da cantiere itineranti. La concessionaria ricorreva per cassazione sostenendo che il regime speciale non dipendesse soltanto dalla natura del bene, ma anche dalla circostanza che il marchio esposto fosse quello dell’impresa che aveva fabbricato la macchina.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie le censure concernenti l’erronea applicazione della disciplina speciale e l’omesso esame della provenienza dei silos. Il D.M. 26 luglio 2012 non introduce infatti una generale esenzione o un regime speciale per qualsiasi pubblicità apposta sulle macchine da cantiere. La disposizione riguarda specificamente il marchio di fabbrica esposto sui beni individuati dal decreto e presuppone quindi il collegamento tra il marchio e l’impresa produttrice.
La Corte rileva che il giudice d’appello aveva applicato il regime derogatorio sulla sola base della qualificazione dei silos come macchine da cantiere, senza verificare chi li avesse materialmente prodotti. Tale accertamento era invece decisivo. Se il titolare del marchio apposto sui silos non coincide con il fabbricante dei beni, viene meno il presupposto per l’applicazione del regime speciale previsto dal decreto ministeriale.
In questa seconda ipotesi torna applicabile la disciplina generale del d.lgs. n. 507/1993, con conseguente rilevanza del Comune nel cui territorio la pubblicità viene effettivamente eseguita. La Cassazione accoglie quindi il primo e il terzo motivo, rigetta la censura relativa alla motivazione, dichiara inammissibile quella sull’omessa pronuncia e rinvia alla Corte di giustizia tributaria affinché accerti la coincidenza o meno tra produttore dei silos e titolare del marchio esposto.
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