Studio associato: le ritenute non possono essere ignorate nel calcolo degli utili (Cass. civ. n. 15396/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando un motivo di appello contesti specificamente l’inclusione delle ritenute fiscali nel conteggio degli utili spettanti all’associato di uno studio professionale, il giudice deve pronunciarsi sul nucleo effettivo della censura e spiegare se e in quale misura tali ritenute incidano sul rapporto di dare-avere tra associazione e associato.
La mera affermazione secondo cui l’azione proposta dall’associazione ha natura restitutoria e riguarda utili percepiti in eccesso non costituisce motivazione sufficiente rispetto alla distinta questione concernente il trattamento delle ritenute e la loro eventuale inclusione nei conteggi utilizzati per quantificare l’indebito.
Le associazioni professionali costituite ai sensi della l. n. 1815/1939 sono disciplinate, nei rapporti interni, dalla volontà espressa nei patti associativi; quando questi rinviano alle norme codicistiche sulle associazioni, l’associato receduto non può invocare la disciplina della liquidazione della quota prevista per le società semplici.
Il Fatto
Uno studio professionale associato agiva nei confronti di alcuni ex associati chiedendo la restituzione di somme che assumeva essere state percepite in eccedenza rispetto agli utili effettivamente spettanti. Il Tribunale accoglieva in parte le domande dello Studio e respingeva quelle riconvenzionali degli associati, tra cui la richiesta di ulteriori utili e di liquidazione della quota associativa. La Corte d’appello confermava sostanzialmente la decisione.
Uno degli ex associati ricorreva per cassazione articolando numerose censure. Tra queste, contestava specificamente il criterio con cui erano state considerate le ritenute fiscali nei conteggi dare-avere, sostenendo che esse non costituissero una componente dell’utile dell’associato e che proprio la loro inclusione avesse determinato lo sbilancio posto a fondamento della condanna restitutoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione respinge o dichiara inammissibili quasi tutte le censure. In particolare, esclude che possa essere rimessa in discussione, in assenza di una specifica impugnazione, la validità delle delibere di approvazione dei rendiconti; ribadisce inoltre che le circolari e risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria non costituiscono fonti del diritto e non possono essere autonomamente censurate come norme giuridiche.
La Corte accoglie però il settimo motivo, relativo all’assenza di una motivazione effettiva sul trattamento delle ritenute fiscali. Il motivo di appello aveva chiaramente denunciato che il preteso credito restitutorio dello Studio derivava proprio dall’inclusione delle ritenute nei conteggi e sosteneva che tali somme, attribuite per legge agli associati, non potessero essere considerate una componente dell’utile né essere oggetto di restituzione. La Corte d’appello aveva risposto limitandosi ad affermare che l’azione era diretta alla restituzione di utili percepiti in eccesso, senza confrontarsi con la specifica questione contabile e giuridica posta dall’appellante.
Poiché la verifica richiede ulteriori accertamenti fattuali sulle concrete modalità di calcolo utilizzate dal Tribunale e sull’incidenza delle ritenute nella determinazione dell’importo dovuto, la Cassazione non decide nel merito. Cassa quindi la sentenza limitatamente a tale motivo e rinvia alla Corte d’appello di Milano per un nuovo esame. Resta invece confermato il rigetto della domanda di liquidazione della quota associativa, poiché i patti rinviavano espressamente alla disciplina codicistica delle associazioni, che non riconosce all’associato receduto diritti sul patrimonio dell’ente.
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Nota della Redazione
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