Status di vittima del dovere e insalubrità generica (Cass. civ. n. 15494/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, ai sensi dell’art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 e del d.P.R. n. 243 del 2006, richiede un quid pluris rispetto alla mera dipendenza da causa di servizio, dovendo ricorrere circostanze straordinarie che espongano il dipendente a un rischio maggiore rispetto a quello ordinario scaturente dallo svolgimento dei compiti di istituto.
L’insalubrità ambientale generica, anche scaturente da violazione dell’art. 2087 c.c., non comporta automaticamente l’equiparazione tra causa di servizio e riconoscimento di vittima del dovere, dovendosi escludere ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro.
La “particolarità” delle condizioni ambientali od operative, ai fini della tutela, deve essere identificata in un elemento che comporti l’esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, non essendo sufficiente la mera nocività delle condizioni di lavoro.
Il giudizio sull’esistenza del quid pluris costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e conforme ai principi di diritto.
Il Fatto
Gli eredi di un ex Capo squadra dei vigili del fuoco, deceduto per carcinoma polmonare, chiesero il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ai sensi dell’art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, e i relativi benefici, sostenendo che la malattia fosse stata causata dall’esposizione a sostanze nocive durante l’attività di spegnimento incendi e nella conduzione di mezzi di soccorso. Il Tribunale di Lodi rigettò la domanda, ritenendo che l’esposizione fosse avvenuta nell’ambito del normale espletamento dei compiti di istituto e che non vi fosse prova di circostanze straordinarie.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 569 del 2024, confermò la decisione, escludendo la sussistenza del quid pluris necessario per la tutela, stante l’assenza di particolari condizioni ambientali od operative eccedenti il rischio ordinario del servizio. Avverso tale sentenza, gli eredi proposero ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Quanto al primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 29819/2022; n. 8957/2023; n. 10954/2023; n. 599/2024; n. 1338/2026; n. 35011/2025) secondo cui il riconoscimento dello status di vittima del dovere richiede un quid pluris rispetto alla mera dipendenza da causa di servizio, dovendo ricorrere circostanze straordinarie che espongono a un rischio maggiore rispetto a quello ordinario. La Corte chiarisce che l’insalubrità ambientale generica, anche se derivante da violazione dell’art. 2087 c.c., non comporta automaticamente il riconoscimento, dovendosi escludere ogni automatismo.
La Corte ribadisce il principio secondo cui la “particolarità” delle condizioni ambientali od operative deve essere identificata in un elemento che comporti l’esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, essendo necessario identificare, caso per caso, un elemento specializzante rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro. La Corte d’Appello ha correttamente escluso la straordinarietà del rischio, ritenendo che la riscontrata violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro integrasse la mera insalubrità dell’ambiente di lavoro, non le particolari condizioni ambientali ed operative rilevanti per il beneficio in questione.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame del tabagismo quale concausa del tumore, la Corte lo dichiara inammissibile per mancata prospettazione della decisività, rilevando che la Corte d’Appello ha ritenuto assorbito tale profilo per la ragione prevalente dell’assenza di un quid pluris, profilo preliminare non scardinato dal ricorso. Il tabagismo, peraltro, rafforza l’assenza di un rischio specifico straordinario. Il ricorso è rigettato, con condanna degli eredi al pagamento delle spese processuali e all’anonimizzazione dei dati in caso di diffusione.
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Nota della Redazione
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