Impugnazione incidentale tardiva ammessa anche contro capi autonomi (Cass. civ. Sez. V n. 24743 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando è scaduto il termine per l’impugnazione principale e investe un capo autonomo della sentenza, rispetto al quale l’interesse a impugnare era già sorto. Gli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. non pongono limitazioni fondate sulla dipendenza tra i capi impugnati. Il giudice incorre nel vizio di omessa pronuncia quando non esamina uno specifico motivo di revocazione fondato sul contrasto tra giudicati. La rimessione in termini non può introdurre un termine aperto per il ricorso per cassazione, in contrasto con i termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.
Il Fatto
Due contribuenti impugnavano gli avvisi con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva riclassato due immobili ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004. Il giudice regionale annullava gli atti limitatamente al mutamento della categoria catastale, ritenendo necessario il sopralluogo, ma confermava la variazione della classe in ragione della maggiore redditività degli immobili.
L’Amministrazione proponeva revocazione, deducendo anche il contrasto con precedenti giudicati relativi ai medesimi immobili. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile, con contestuale rimessione in termini per il ricorso per cassazione. Il contribuente impugnava la sola compensazione delle spese; l’Amministrazione proponeva ricorso incidentale tardivo per omessa pronuncia sul conflitto di giudicati. La stessa Amministrazione impugnava inoltre la precedente decisione sul classamento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dispone anzitutto la riunione delle impugnazioni contro la decisione di appello e contro quella resa sulla revocazione. La connessione tra i due provvedimenti giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., poiché l’esito del giudizio sulla revocazione può incidere sull’impugnazione della sentenza originaria.
La Corte ritiene ammissibile il ricorso incidentale tardivo dell’Amministrazione. L’orientamento seguito consente tale impugnazione anche rispetto a capi autonomi e indipendenti da quello censurato in via principale. La soluzione tutela la parte che avrebbe accettato la decisione, ma deve reagire all’iniziativa avversaria che rimette in discussione l’assetto derivante dalla sentenza. Una lettura restrittiva imporrebbe, invece, impugnazioni cautelative e favorirebbe la proliferazione dei giudizi.
Il motivo è anche fondato. Dalla stessa sentenza impugnata risultava che l’Amministrazione aveva prospettato il contrasto tra la decisione oggetto di revocazione e precedenti pronunce concernenti il classamento degli immobili. Le controparti avevano inoltre svolto specifiche difese sulla questione. Il giudice regionale, tuttavia, non aveva deciso tale motivo. L’omissione impone la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Resta assorbita la censura del contribuente sulla compensazione delle spese.
È invece inammissibile, perché tardivo, il distinto ricorso dell’Amministrazione contro la decisione originaria. La formula che faceva decorrere la rimessione in termini dalla notifica del “presente procedimento” non era intelligibile. Anche interpretandola come riferita alla notifica del provvedimento, avrebbe introdotto un termine sostanzialmente aperto, incompatibile con il sistema delle impugnazioni.
In assenza di una valida decorrenza del termine breve, trovava applicazione il termine lungo semestrale dell’art. 327 c.p.c., computato dalla pubblicazione e tenendo conto della sospensione feriale. Tale termine era scaduto il 6 ottobre 2021, prima della notifica del ricorso avvenuta il 4 novembre 2021. Ne conseguono l’inammissibilità dell’impugnazione e la condanna dell’Amministrazione alle spese del relativo giudizio.
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