Recidiva qualificata e doppio aumento del termine di prescrizione (Cass. pen. Sez. V n. 31754/2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata e infraquinquennale, quando è concretamente ritenuta e applicata, costituisce circostanza aggravante a effetto speciale e incide sia sul termine-base di prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sulla proroga conseguente agli atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen. Ai fini del computo opera quindi un doppio aumento, senza violazione del ne bis in idem sostanziale. La recidiva reiterata conserva natura facoltativa fuori dai casi dell’art. 99, comma quinto, cod. pen. e richiede una motivazione sull’effettiva maggiore colpevolezza o pericolosità del condannato. I suoi effetti prescrizionali presuppongono che sia stata giudizialmente riconosciuta in concreto, anche mediante l’aumento di pena o il giudizio di equivalenza o subvalenza rispetto alle attenuanti.
Il Fatto
La Corte di appello, riformando la decisione di primo grado, dichiarava estinto per prescrizione il reato previsto dall’art. 497-bis cod. pen. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto agli imputati la recidiva reiterata e infraquinquennale, valorizzando la sistematicità dei precedenti e la persistente inosservanza della legge nonostante le pene eseguite e i benefici ottenuti.
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione, denunciando l’erronea determinazione del termine prescrizionale. La Corte territoriale, pur dando atto dell’applicazione concreta della recidiva qualificata, aveva individuato in dieci anni il termine massimo. Secondo il ricorrente, la pena edittale massima di cinque anni doveva essere prima aumentata di due terzi per la recidiva e poi ulteriormente incrementata, nella stessa misura, per l’atto interruttivo costituito dal decreto che disponeva il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso muovendo dalla natura della recidiva reiterata. Fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 99, comma quinto, cod. pen., essa non opera automaticamente. Il giudice deve verificare e motivare la sua concreta capacità di esprimere una colpevolezza più intensa o una maggiore pericolosità. Non basta, dunque, il mero riscontro formale dei precedenti risultanti dal casellario.
Una volta riconosciuta e applicata, la recidiva produce però tutti gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla legge. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 3585 del 24/09/2020, depositata nel 2021. Nel caso esaminato, la sentenza di primo grado aveva motivato la recidiva attraverso il numero e la sistematicità dei precedenti, nonché l’inefficacia deterrente delle pene già eseguite e dei benefici concessi.
Il Collegio aderisce quindi all’indirizzo prevalente secondo cui la recidiva reiterata e infraquinquennale incide due volte sul calcolo. In quanto aggravante a effetto speciale, aumenta il termine-base determinato ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. Inoltre, rileva per stabilire l’estensione massima derivante dagli atti interruttivi secondo l’art. 161, comma secondo, cod. pen. La medesima soluzione è affermata, tra le altre, dalle pronunce n. 44610 del 21/09/2023, n. 57755 del 12/10/2018 e n. 32679 del 13/06/2018.
La Cassazione disattende l’opposto orientamento che consente di considerare la recidiva soltanto in una delle due fasi del calcolo. Tale impostazione affiderebbe all’interprete, senza base normativa, la scelta dell’effetto da applicare e comprometterebbe la tassatività della disciplina. Il doppio aumento non viola neppure il ne bis in idem sostanziale, poiché la prescrizione non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU.
Partendo dalla pena massima di cinque anni, il primo aumento conduce a otto anni e quattro mesi. L’ulteriore aumento per l’interruzione determina un termine complessivo di tredici anni, dieci mesi e venti giorni. Poiché la prescrizione, decorrente dal 17 novembre 2015, non maturerà prima del 7 ottobre 2029, la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello.
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