Sequestro preventivo: motivazione concreta su fumus, periculum e proporzionalità (Cass. pen. Sez. III n. 31799/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel riesame del sequestro preventivo, la valutazione del fumus commissi delicti non si esaurisce nell’astratta configurabilità del reato, ma richiede un confronto puntuale con gli elementi offerti dalle parti. Il ricorso previsto dall’art. 325 cod. proc. pen. può denunciare la motivazione apparente, poiché tale vizio integra una violazione di legge. Il sequestro finalizzato alla confisca richiede anche una motivazione sul periculum in mora, riferita alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. Il giudice deve inoltre esaminare proporzionalità, gradualità, persistenza del profitto e distinzione tra confisca diretta e per equivalente.
Il Fatto
Il Tribunale aveva confermato il sequestro preventivo disposto, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000, nei confronti del ricorrente e della società da lui rappresentata. La misura era finalizzata alla confisca diretta e per equivalente del profitto connesso all’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi per le annualità 2020, 2021 e 2022, contestata ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 74/2000.
La difesa aveva prodotto documentazione relativa alla rideterminazione della pretesa fiscale, all’accertamento con adesione, alla rateizzazione e alla sospensione giudiziale di un atto tributario. Aveva inoltre contestato la determinazione del profitto, l’attualità del pericolo, la proporzionalità del vincolo e la mancata distinzione tra patrimonio sociale e personale. Il Tribunale aveva ritenuto tali circostanze irrilevanti senza esaminarle specificamente.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che il ricorso contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali è consentito soltanto per violazione di legge. La nozione comprende, tuttavia, i vizi tanto radicali da rendere incomprensibile il percorso logico del provvedimento. Il principio discende dalle Sezioni Unite n. 25932 del 2008 ed è ribadito dalla Sez. VI n. 6589 del 2013. Una motivazione meramente assertiva equivale, quindi, alla sua sostanziale mancanza.
Quanto al fumus commissi delicti, il giudice del riesame non può limitarsi alla possibilità astratta di ricondurre il fatto alla fattispecie incriminatrice. Deve considerare le risultanze processuali e gli elementi forniti dalle parti, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria. Non gli compete anticipare il giudizio sulla fondatezza dell’accusa, ma deve verificare la concreta possibilità di sussumere il fatto nel reato, secondo quanto affermato, tra gli altri, dalla Sez. VI n. 49478 del 2015.
Analogo obbligo riguarda il periculum in mora. In base alle Sezioni Unite n. 36959 del 2021, il sequestro previsto dall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve spiegare perché occorra anticipare l’effetto ablativo rispetto alla conclusione del processo. Non basta richiamare la permanenza del debito tributario. Occorrono indicatori oggettivi che giustifichino l’immediata apprensione dei beni.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva liquidato tutte le deduzioni difensive come irrilevanti e dichiarato immutato il quadro cautelare. Non aveva valutato la rideterminazione della pretesa tributaria, la sospensione dell’atto fiscale, la rateizzazione e l’entità del profitto. Aveva inoltre omesso ogni motivazione sulla proporzionalità della misura, sulla distinzione tra confisca diretta e per equivalente e sulla persistenza del profitto nel patrimonio della società. Tali carenze integrano una motivazione apparente deducibile ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.. La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale competente per un nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen..
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