Ricorso per cassazione dalle finalità anomale e abuso dello strumento impugnatorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 271 del 06.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non sia riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 41, 42 e 360 c.p.c. è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. quando non venga depositata copia conforme del provvedimento impugnato. La proposizione di un’impugnazione con la coscienza della propria infondatezza, o senza la normale diligenza per acquisirne la consapevolezza, integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e costituisce abuso del diritto di impugnazione. La condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, parametrata all’importo delle spese di lite, consegue a tale abuso.
Il Fatto
La ricorrente, esecutata in una procedura immobiliare, aveva promosso un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. avverso l’ordine di liberazione. Ricevuta la comunicazione di un provvedimento di fissazione d’udienza emesso dal giudice dell’esecuzione, anziché dal giudice inizialmente designato, aveva proposto un atto qualificato come “regolamento di giurisdizione e di competenza” ex art. 41 c.p.c., lamentando confusi vizi del provvedimento e chiedendo la nomina di un diverso magistrato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’atto non possiede i requisiti minimi per essere considerato un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione o per regolamento necessario di competenza, né tantomeno un ricorso ordinario per cassazione. La vicenda riguardava in realtà questioni da trattare all’interno della procedura esecutiva, e le censure erano prive di un qualsiasi substrato giuridico.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile, poiché non era stata depositata copia conforme del provvedimento da cui la ricorrente assumeva di essere lesa, come richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha precisato che il provvedimento effettivamente depositato, il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., non costituiva l’oggetto del giudizio.
In accoglimento dell’istanza del controricorrente, la Corte ha applicato l’art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un abuso del diritto di impugnazione. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 32001 del 2022, secondo cui la proposizione di un ricorso con la coscienza della sua infondatezza, o senza la normale diligenza per acquisirne la consapevolezza, integra la fattispecie della responsabilità aggravata. La condanna è stata parametrata all’importo delle spese di lite, pari a € 9.800,00.
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Nota della Redazione
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