TFR e trasferimento d’azienda: il Fondo di garanzia non risponde se il rapporto prosegue con il cessionario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1277 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, l’obbligo di prestazione sorge solo quando l’insolvenza riguardi il datore di lavoro in essere al momento in cui il credito diviene esigibile, ossia alla cessazione del rapporto. In caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ., con prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario, il Fondo non è tenuto a corrispondere il TFR maturato presso il cedente, poi dichiarato fallito, difettando sia il requisito oggettivo, per non essere ancora sorto il credito, sia quello soggettivo, non essendo più il fallito il datore di lavoro. L’accordo sindacale di deroga ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990 non è opponibile all’INPS, obbligato in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale, regolato dalla sola disciplina imperativa di legge. La disciplina di cui al comma 5-bis del medesimo art. 47, introdotta dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, ha natura innovativa e non si applica retroattivamente.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda del lavoratore volta a ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con una società poi dichiarata fallita. Il giudice del gravame aveva ritenuto il credito non esigibile, essendo il rapporto proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d’azienda, e aveva escluso la rilevanza dell’accordo sindacale di deroga alla solidarietà tra cedente e cessionario, stipulato al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 47 della legge n. 428/1990.
Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 47, commi 4-bis e 5, legge n. 428/1990 in relazione alla Direttiva 2001/23/CE e chiedendo, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il costante orientamento secondo cui non sussiste un obbligo del Fondo di garanzia quando l’insolvenza riguardi un soggetto che non è più datore di lavoro al momento in cui il TFR diviene esigibile. La circostanza che il credito sia stato accertato in sede concorsuale nei confronti del cedente non assume rilievo: il lavoratore che agisce verso il Fondo fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale con l’INPS, autonomo e distinto da quello di lavoro, che è l’unico accertato nella procedura.
La Corte ha escluso la rilevanza della questione pregiudiziale, ribadendo la netta alternativa tra le tutele della Direttiva 80/987/CEE, che protegge i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, e quelle della Direttiva 2001/23/CE, che garantisce i diritti in caso di trasferimento d’impresa. L’art. 5, comma 2, lett. a), di quest’ultima, nel consentire deroghe al trasferimento degli obblighi, richiede comunque una protezione equivalente a quella della Direttiva sull’insolvenza, il cui ambito rimane distinto.
Quanto all’accordo sindacale di deroga ex art. 47, comma 5, legge n. 428/1990, la Corte ne ha affermato la non opponibilità all’INPS, in forza del principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 cod. civ. Il rapporto previdenziale tra lavoratore e Istituto resta soggetto alla sola disciplina imperativa di legge, non potendo essere inciso da pattuizioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra lavoratore, cedente e cessionario.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità del nuovo comma 5-bis dell’art. 47 legge n. 428/1990, introdotto dall’art. 368 d.lgs. n. 14/2019, che rende immediatamente esigibile il TFR nei confronti del cedente e prevede l’intervento del Fondo anche in caso di passaggio diretto del lavoratore all’acquirente. Trattandosi di disciplina innovativa, la stessa non può trovare applicazione retroattiva ad accordi conclusi prima della sua entrata in vigore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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