La revocazione non è rimedio contro la proposta ex art. 380-bis (Cass. civ. Sez. 3 n. 3659 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., esclusivamente avverso sentenze od ordinanze viziate da errore di fatto, inteso come svista percettiva immediatamente percepibile che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa. Detto rimedio non è utilizzabile per contrastare il rilievo di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, posto a fondamento di una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. La mancata adesione alla proposta postula, quale unico rimedio, la tempestiva e rituale formulazione dell’istanza di decisione del ricorso, la cui assenza determina l’estinzione del giudizio di cassazione, dichiarata con decreto.
Il Fatto
Il Comune di Frigento aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1327/2024, emessa nei confronti della società Vintage Finance s.r.l. Il Consigliere delegato, ravvisata l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata e per l’esito negativo della prova di resistenza, formulava una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Decorso infruttuosamente il termine di quaranta giorni senza che fosse pervenuta rituale istanza di decisione, il Presidente dichiarava estinto il giudizio di cassazione con decreto pubblicato il 5 febbraio 2025, liquidando le spese in favore della parte controricorrente.
Il Comune, dopo l’emissione del decreto, inviava una missiva al Presidente della Terza Sezione Civile, evidenziando la tempestività del ricorso per cassazione e spiegando successivamente ricorso per revocazione avverso la proposta di definizione accelerata e il decreto di estinzione, senza specificare i motivi ma richiamando le censure dell’originario ricorso. La società intimata non svolgeva difese in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito l’ambito di operatività del rimedio della revocazione, rilevando come esso sia circoscritto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., alle sentenze o ordinanze affette da un errore di fatto consistente in una svista percettiva che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto smentito dagli atti di causa.
Tale rimedio non può essere impiegato per contestare il rilievo di inammissibilità o improcedibilità posto a fondamento di una proposta di definizione accelerata. Il legislatore ha previsto quale unica via per contrastare la proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. la tempestiva e rituale presentazione dell’istanza di decisione, da formulare nel termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione. In mancanza, il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto con decreto.
Nella fattispecie, l’istanza di decisione non risultava pervenuta entro il termine, mentre la difesa del ricorrente aveva inviato solo successivamente all’estinzione una missiva irrituale al Presidente della Sezione, con la quale invocava l’annullamento del provvedimento. La Corte ha inoltre precisato che la doglianza sarebbe comunque infondata, essendo la declaratoria di estinzione corretta. Il ricorso per revocazione è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conferma dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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